ANAD
Associazione Nazionale Attori Doppiatori
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed,
in particolare, gli articoli 1 e 3, nonché l'articolo 17 che detta
i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 93/98/CEE,
del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata
di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto
d'autore;
Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, recante attuazione
della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia
di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione
e alla ritrasmissione via cavo;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle
poste e telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali delegato
per lo spettacolo e lo sport;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al comma 5, dell'articolo 18-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi
tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo
comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.".
Art. 2.
1. L'articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 31. - Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la
durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni
a partire dalla morte dell'autore.".
Art. 3.
1. L'articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti
di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano
sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori
della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della
musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica
o assimilata.".
Art. 4.
1. L'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 32-bis. - I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica
durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
"Art. 32-ter. - I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione
economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla
norma.".
Art. 6.
1. L'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46,
in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli
autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico
degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse
a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa
da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori
delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano
i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse
originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso
agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate
quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Art. 7.
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo è
di cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio
analogo riproduttore di suoni o di voci è pubblicato o comunicato
al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti è di cinquanta
anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima
comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.".
Art. 8.
1. Il comma 2 dell'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta
anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza
di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.".
Art. 9.
1. Il comma 5 dell'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta
anni dalla prima diffusione di una emissione.".
Art. 10.
1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile
1941, n. 633, sono soppresse le parole da: "se la fissazione riguarda"
fino a: "le norme del regolamento" incluse.
Art. 11.
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "In difetto di
accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali,
detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Art. 12.
1. L'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 84. - 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume
che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione,
riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico
via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il
noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di
un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica
e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche
se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via
etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi
di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa
da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e),
agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta
un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento
per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in
difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli
industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Art. 13.
1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni
a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione
dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata
al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire
dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico della fissazione.
Art. 14.
1. Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è inserito il seguente:
"CAPO III-bis
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore
Art. 85-ter. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore,
a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore,
lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera
non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica
riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III,
del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al
comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione
o comunicazione al pubblico.".
Art. 15.
1. Dopo il capo III-bis del titolo II della legge 22 aprile 1941, n.
633, è inserito il seguente:
"CAPO III-ter
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
Art. 85-quater. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore,
a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni
critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività
di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di
utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione
critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti
anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con
qualsiasi mezzo effettuata.".
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 85-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
"Art. 85-quinquies. - I termini finali di durata del diritti previsti
dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II
si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.".
Art. 17.
1. Sono abrogati l'articolo 27-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581.
2. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12
sono riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Art. 18.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport Visto, il Guardasigilli: Flick
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità
europea, legge comunitaria 1994. Gli articoli 1, 3 e 17 così recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per
l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti
attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti
quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività
amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione
e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni,
i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno
di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco
di cui all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove
norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine
di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per
materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente,
la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura
indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 3 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)
- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare,
i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi
e criteri generali:
a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi
saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali nei limiti rispettivamente,
dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni,
saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui
le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento
interno del tipo di quelli tutelari dagli articoli 34 e 35 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano
l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda
per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire
cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista
per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da
quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto
che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità
personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel
cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indiati,
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di
pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno
essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia
possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362;
e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria,
che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici
in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti
interessati;
f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina
di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili
di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli
stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche,
l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare,
delle autorità competenti;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega".
"Art. 17 (Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti
connessi: disposizioni dirette a criteri di delega) - 1. I termini di durata
di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'impegno
di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge
medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione
dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi
di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'art.
75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. E' inoltre elevato a
50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano
l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo
II, capo II, della legge citata, previsto all'art. 79 della legge stessa.
E' altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione
dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al
titolo II, capo III, della legge citata, previsto dell'art. 85 della legge
medesima. E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano
anche alle ore ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini
previgenti.
3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma
1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari
ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti
o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990,
all'art. 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché
i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza
dei medesimi. In particolare sono fatte salve:
a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in
pubblico dominio secondo la disciplina previgente limitatamente alla composizione
grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è
avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione
e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende
anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;
b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici
ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo
la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo
in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva
93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della
protezione;
b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente
pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione
del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche
di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli
articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici
sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti
acquisiti di terzi;
d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole
prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie
di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso
non rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita,
in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'art. 4
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo
alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva,
da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno
intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente
al 1 luglio 1995".
- La direttiva 93/98/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 290 del 24
novembre 1993.
- La legge del 22 aprile 1941, n. 633, reca protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- Il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, reca attuazione della
direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di
diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e
alla ritrasmissione via cavo.
- La direttiva 93/83/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 248 del 6
ottobre 1993.
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, reca disposizioni urgenti in
materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e
di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 23 dicembre 1996, n. 545, reca disposizioni urgenti per
l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino
della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza
televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni
televisive in forma codificata.
- Il decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440, reca proroga dei termini
per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 18-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
aggiunto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685,
con le modifiche approvate dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha oggetto la
cessione in uso degli originali, copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini
del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha l'oggetto la cessione in
uso degli originali, copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito
da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con
la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti
delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per
il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario
è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate
quali individuate dall'art. 16, primo comma, del regolamento, detto compenso
è stabilito con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni
di edifici e ad opere di arte applicata".
- Per il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, vedi
note alle premesse. L'art. 4 così recita:
"Art. 4. - L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità
di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo
tra le parti, da un collegio arbitrale di tre membri nominati uno da ciascuna
delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così
nominati, e, in difetto di accordo, dall'ufficio della proprietà
letteraria, artistica e scientifica.
Gli arbitri decideranno secondo equità".
Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 78-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
inserito dall'art. 10 del decreto legislativo 18 novembre 1994, n. 685,
con le modifiche approvate dal presente decreto è il seguente:
"Art. 78-bis. - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o in diretta degli originali
e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione
non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di
prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione
europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie
delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi
forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni
dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di
immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale temine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento".
Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituito
dall'art. 11, decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, con le modifiche
approvate dal presente decreto è il seguente:
"Art. 79. - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge
a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi
analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagine in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori,
coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva
hanno il potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo
o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni
delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni,
nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi
accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni:
questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea,
se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in
uno Stato membro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo
di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni
o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione "radiodiffusione" ha riguardo all'emissione
radiofonica e televisiva.
4. L'espressione "su filo o via etere" include le emissioni via
cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
prima diffusione di una emissione".
Nota all'art. 10 e all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato
dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, con le modifiche approvate
dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 80. - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori
gli attori, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano,
cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno,
sia esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale
retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il
potere esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle
loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico,
in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via satellite delle loro
prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione
di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una
fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un
disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata
a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti
o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata
a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea
se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con
il suo consenso in uno Stato membro;
e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi
o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso
dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto
di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli
industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui
all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440".