ANAD
Associazione Nazionale Attori Doppiatori
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8
agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al
Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito
presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di seguito denominato
Fondo - successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è
stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri
di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale già iscritto al Fondo
alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei
lavoratori è stabilito nella medesima misura in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma
6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale già iscritto
al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle
categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, e successive modificazioni e integrazioni, è confermata
nella misura del 10,10 per cento per la parte a carico dei
lavoratori.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le
quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento
delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il limite
massimo della misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 83 in data 9 aprile 1996.
5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra
l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e
quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31
dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai
sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e
l'aliquota è elevata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura
non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza
dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si è verificata la parificazione dell'aliquota
contributiva complessiva a quella in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima
misura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.
7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera
superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa
per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla
parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere
dal 1ø gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta
annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa
soppressione. L'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è
abrogato.
8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai
commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione
giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000.
Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire
1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di
retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna
fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione,
con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al
raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica
la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il
massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia,
si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per
cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50
per cento a carico del lavoratore.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle fasce di
retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione
imponibile di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
10. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal
seguente:
"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera
pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte
eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di
lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite
è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come
calcolato dall'ISTAT".
11. Per il personale di cui al comma 1, nonché a coloro che
esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appartenente al gruppo di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è stabilita una
retribuzione giornaliera di riferimento pari al massimale annuo
di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo
nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo
2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di
riferimento di cui al comma 11, è accreditato un giorno di
contribuzione per ogni quota di retribuzione pari alla
retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di
giornate individuate dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La frazione di retribuzione
inferiore a quella di riferimento è considerata utile al fine
dell'accreditamento di una giornata contributiva.
13. Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere
accreditate in ogni anno non deve superare le 312.
14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che
esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a
partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di
retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si
applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a
quanto previsto nell'articolo 2, comma 5, lettera a) e b), del
decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo
nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del
datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
appartenenti al gruppo di cui, all'articolo 2, comma 1, lettera
a), che possano far valere annualmente almeno 60 contributi
giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel
Fondo, è accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la
retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro
volte l'importo del trattamento minimo in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60
contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi
giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento
è consentito per un numero di anni non superiore a 10. Ai
medesimi lavoratori quando organizzano autonomamente, per la
preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è
consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di
ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia
di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali
concernenti l'Enpals. In tal caso il contributo è computato sul
minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate
contributive necessarie alla maturazione del diritto alla
pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di
lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per
conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità
di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori
vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura
autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con
successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica,
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di
spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle
ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito
dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del
diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento
a:
a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al
gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al
gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al
gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate
accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel
caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo
di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente
tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione
previsti per il diritto alle prestazioni.
4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione
dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati
appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella
quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il
medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di
cui al comma 1.
5. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.
Art. 3.
1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31
dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e
contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente
liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa
vigente.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31
dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e
contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è
determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo
1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle
anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre
1992 dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di
retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della
retribuzione pensionabile è incrementato secondo l'allegata
Tabella B.
4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere
più elevate assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la retribuzione
giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime
retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione. Il numero
delle giornate di retribuzione è determinato secondo quanto
disposto al comma 3.
5. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4
è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla
predetta data.
6. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data
del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla
predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di
anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione
denominata "pensione di vecchiaia".
Art. 4.
1. A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello
spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, già iscritti alla data del
31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in
ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento
dell'età prevista dall'assicurazi one generale obbligatoria,
salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al
compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i
lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed
appartenenti alle seguenti categorie:
a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni,
presentatori e disc-jockey;
b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio
cinematografico;
c) direttori d'orchestra e sostituti;
d) figuranti e indossatori.
3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del
31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti
lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi,
concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare
applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello
spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini
già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'età pensionabile
è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 30
mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47
anni per le donne.
5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori
di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando
siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale
dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un
numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro
o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente
con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata
tabella D.
6. Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori
di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i
requisiti per il pensionamento di anzianità previsti
dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, l'importo del relativo trattamento pensionistico è
ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del
requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le
percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11,
comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti
contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel
settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le
parole: "di cui almeno due terzi riferiti ad effettive
prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo"
dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità
maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di
rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di
retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite
massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per
tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le
quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il
suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo
della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui
al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così
ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1,
commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì
applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di
cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n.
335 del 1995.
12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica
l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del
1995.
13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e
ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre
1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età
anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile
prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del
1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995,
un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle
suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.
14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di
lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono
tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva
aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente all'1 per cento
e al 2 per cento.
Art. 5.
1. Gli iscritti al Fondo: appartenenti alle categorie indicate
all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente
alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di
invalidità specifica alle seguenti condizioni:
a) abbiano raggiunto il trentesimo anno di età;
b) abbiano perduto la capacità di lavoro specifica
nell'esercizio dell'attività professionale abituale o prevalente
per infermità ;, difetto fisico o mentale, in modo tale e
permanente;
c) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio
dell'assicurazion e;
d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o
accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data
di presentazione della domanda di pensione;
e) i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati
per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e
prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento
dell'invalidità specifica.
2. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono
abrogati.
Art. 6.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le disposizioni che regolano
la disciplina della prosecuzione volontaria presso
l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
gestita dal Fondo.
2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in
corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole
classi di retribuzioni da individuarsi, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
apposite tabella adottate dal Consiglio di amministrazione
dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate
periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza
delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogata.
Art. 7.
1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come
modificata dal presente decreto, trovano applicazione le
disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori
ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n.
366, nonché agli sportivi professionisti di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
TABELLA A
(art. 1, comma 8)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Fasce di retribuzione |Massimali di retribuzione| Giorni di |
| giornaliera | giornaliera impobonile | contribuzione |
| | | accreditati |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.000.001 - 2.000.000 | 1.000.000 | 1 |
| 2.000.001 - 5.000.000 | 2.000.000 | 2 |
| 5.000.001 - 8.000.000 | 3.000.000 | 3 |
| 8.000.001 - 11.000.000 | 4.000.000 | 4 |
| 11.000.001 - 14.000.000 | 5.000.000 | 5 |
| 14.000.001 - 18.000.000 | 6.000.000 | 6 |
| 18.000.001 - 22.000.000 | 7.000.000 | 7 |
| Oltre 22.000.000 | 8.000.000 | 8 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
TABELLA B
(art. 3, comma 3)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
| |Lavoratori di cui|Lavoratori di cui|Lavoratori di cui|
| Anni | all'art. 2, | all'art. 2, | all'art. 2, |
| | comma 1, | comma 1, | comma 1, |
| | lettera a) | lettera b) | lettera c) |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.1.1997 | 1.492 | 1.492 | 1.492 |
| 1.1.1998 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.1.1999 | 1.900 | 2.250 | 2.250 |
| 1.1.2000 | 1.900 | 2.600 | 2.600 |
| 1.1.2001 | 1.900 | 2.600 | 2.860 |
| 1.1.2002 | 1.900 | 2.600 | 3.120 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
TABELLA C
(art. 4, comma 2)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Decorrenza della pensione | Uomini | Donne |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 | 61 | 56 |
| Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 | 62 | 57 |
| Dal 1° gennaio 2006 | 63 | 58 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
TABELLA D
(art. 4, comma 5)
————————————————————————————————
| - 1° gennaio 1997: 1.200 |
| - 1° luglio 1998: 1.440 |
| - 1° gennaio 2000: 1.680 |
| - 1° luglio 2001: 1.920 |
| - 1° gennaio 2003: 2.160 |
| - 1° luglio 2004: 2.400 |
————————————————————————————————
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa
non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri
e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- I commi 22 e 23, lettera a), dell'art. 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare) così recitano:
"22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge , sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi
all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS,
l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme
pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie
di personale non statale di cui al comma secondo, terzo periodo,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi;
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con
riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e
alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con
quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art.
1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo
criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai
commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento
alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e
rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei
settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio
di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo
criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed
esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori
medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo
dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in
modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei
settori delle attività".
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417
(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di
cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante in forma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il
seguente:
"Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe
normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono differiti al 30 aprile 1997".
Note all'art. 1:
- Le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) sono le
seguenti:
"3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli
appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:
1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista,
varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori,
discjockey ed animatori in strutture ricettive connesse
all'attività turistica; 3) attori generici cinematografici,
attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori
teatrali e cinematografici, aiutiregisti, dialoghisti ed
adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori,
ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri,
segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7)
direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori
d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi,
ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle
manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni
artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo
e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva,
aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio
televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti
teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri".
- L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
così recita:
"Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti) - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi
compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto
e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per
l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per
l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa
per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa
unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di
richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione
per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei
lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30
dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a
carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una
unica gestione che assume la denominazione di "Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi
afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le
attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è
soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie,
tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli
accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11
dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da
bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è
contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al
comma 1.
4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna
forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito
contributivo".
- Il dispositivo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in
data 21 febbraio 1996 (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota
contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti gestito dall'INPS) è il seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione
dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, già
fissata per la generalità dei lavoratori nella misura del 27,57
per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, è
elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del
dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.
2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle
aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime
risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente,
ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai
cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
3. Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di
finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della
gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non
consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota
aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entità
delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a
variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere
dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro.
4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335 e all'art. 3-ter della legge 14 novembre
1992, n. 438, si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi,
secondo le norme che le disciplinano.
5. In attesa della generale revisione delle aliquote contributive
di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della
gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono
conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di
seguito indicate:
a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli operai
agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;
b) contributi per i trattamenti economici di maternità relativi
ai rispettivi settori:
- da 1,23 per cento a 0,66 per cento;
- da 1,01 per cento a 0,44 per cento;
- da 0,90 per cento a 0,33 per cento;
- da 1,20 per cento a 0,63 per cento;
- da 0,85 per cento a 0,28 per cento;
- da 0,80 per cento a 0,23 per cento;
- da 0,31 per cento a 0,01 per cento;
c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare relativi ai rispettivi settori:
- da 6,20 per cento a 2,48 per cento;
- da 5,00 per cento a 1,28 per cento;
- da 4,15 per cento a 0,43 per cento;
- da 4,00 per cento a 0,28 per cento;
- da 2,75 per cento a 0,01 per cento".
"Art. 2. - Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 5, non
trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi
pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori
dipendenti".
"Art. 3. - La elevazione contributiva per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a 4,43 punti
percentuali non si applica ai prosecutori volontari autorizzati
con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995".
- Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo) così recita:
"Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie
indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel
testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i quali
percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a L. 25.000,
le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei
contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il
predetto importo".
- Il quinto comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 1420/1971, è il
seguente: "La retribuzione imponibile giornaliera nei
confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal
n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo
modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene
dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero
delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi
settimanali nonché le festività nazionali godute".
- L'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, così come modificato dal
presente decreto, risulta essere il seguente:
"Art. 12. - L'importo annuo della pensione si determina
applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la
retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo
dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed
accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e
quella di decorrenza della pensione medesima.
La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla
media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate
tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di
lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.
Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1
gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della
pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e
figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni
giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della
vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
per il periodo suddetto.
Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione
effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso
al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la
retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media
aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle
retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti,
effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della
vita, di cui al precedente terzo comma, è indicato nell'allegata
tabella A.
Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori
al 1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile
accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente
dal documenti in possesso dell'ente, come pure ai fini della
determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi
figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri,
desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo
dell'allegata tabella B, effettuando l'adeguamento per i periodi
successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i
criteri di cui al precedente terzo comma.
Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile
non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le
retribuzioni giornaliere superiori al limite di L. 315.000. A
decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato
annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
che possano far valere annualmente almeno 50 contributi
giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono
accreditati di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a
raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui,
comprendendo, in quest'ultimo numero, anche le contribuzioni
derivanti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni
sociali.
Ad ogni contributo giornaliero accreditato di ufficio si
attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile
dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi
effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.
Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi
precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva
percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti
dal commi secondo e terzo del presente articolo superi la
retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo
relativo al limite massimo della 26 classe della tabella F
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488.
I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi
sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte
le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, terzo
comma, dall'art. 8 e dall'art. 9, secondo comma.
L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme
non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi
previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti sempreché siano dovuti,
né superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili
dall'assicurazione medesima in corrispondenza di quaranta anni di
anzianità contributiva.
Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il
disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.
Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976
l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo è
ridotta all'1,85 per cento".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recita:
"23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria
come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è
data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che
abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 con recita:
"18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione
imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento
della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa
ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti
ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato
ai dipendenti stessi.
Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire
132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote
di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è
annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come
calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e
contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto
in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni".
- Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
"2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della
annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e
9, D.P.R: 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con
riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie
indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs. C.P.S. 16 luglio
1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi
giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo
articolo".
- Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre
1995, n. 579 (attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal
medesimo art. 2) è il seguente:
"5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la
deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:
a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di
solidarietà di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n.
124 del 1993;
b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà
nella misura del 2 per cento in favore della gestione
pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è
iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in
materie di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni
vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori
di pertinenza".
- L'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato
con modificazioni dalla legge n. 2388/1952, è il seguente:
"Art. 3. - Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti
gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
nazionalità:
1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista,
varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori,
discjockey ed animatori in strutture ricettive connesse
all'attività turistica; 3) attori generici cinematografici,
attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori
teatrali e cinematografici, aiutiregisti, dialoghisti ed
adattatori cinetelevisi; 5) organizzatori generali, direttori,
ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri,
segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7)
direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori
d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi,
ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle
manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni
artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo
e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva,
aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio
televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti
teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15)
macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e
tappezzieri; 16) sarti; 17) pittori, stuccatori e formatori; 18)
artieri ippici; 19) operatori di cabine, di sale
cinematografiche; 20) impiegati amministrativi e tecnici
dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli,
dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della
produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e
stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli
enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai
dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie
dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti
ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli
ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le
agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle
imprese di spettacoli viaggianti; 22) calciatori ed allenatori di
calcio; 23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il
noleggio e la distribuzione dei films.
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione
all'Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori
dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.
Il consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi
dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente
all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alla categorie
suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro
prevalente attività alla iscrizione presso altro Ente".
- L'art. 11 del D.P.R. n. 1420/1971, ora abrogato dal presente
decreto, così recitava: "11. Agli effetti del diritto alle
prestazioni gli assicurati sono considerati appartenenti alla
categoria, fra quelle indicate all'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio
1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, nella quale hanno acquisiti maggiore anzianità
assicurativa".
- Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 è il seguente:
"12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di
cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la
pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità
acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con
riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente
precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento
pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive
calcolato secondo il sistema contributivo".
- Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971 si veda in
nota all'art. 1.
- Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503/1992,
così recita: "4. Ai fini del calcolo dei trattamenti
pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni
pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in
misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato
dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono
e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico,
con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in
considerazione ai fini del computo delle retribuzioni
pensionabili".
- Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,
si veda in nota all'art. 1.
Note all'art. 4:
- Il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992,
così recita: "2. Per gli appartenenti alle Forze armate,
per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale
di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla
legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'art.
5, legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante
iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961,
n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209, D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente
ai casi di cui all'art. 31, legge 26 luglio 1984, n. 413, per i
lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie
indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio
1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli
allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui
rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge
23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti
dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992".
- Il secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 1420/1971,
modificato dal comma 7 del presente articolo, così recita:
"Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del
D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, il periodo assicurativo di
cui alla lettera a) del precedente comma è ridotto ad anni
trenta ed il numero dei contributi giornalieri a 1800".
- Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 503/1992, è
il seguente: "3. Negli altri casi, il periodo mancante per
acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1 è
determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la
disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di
moltiplicazione di cui alla tabella C allegata".
- Il comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica) e la tabella A ivi
modificata, sono i seguenti:
"16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i
requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in
materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita
per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a
riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il
diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva
inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal
servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento
pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è
ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del
predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui
alla allegata tabella A".
"Pensionamento anticipato
————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Anni mancanti al raggiungimento | Percentuale di retribuzione | | del requisito contributivo | per il calcolo | | di 35 anni | della pensione anticipata | |———————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 3 | 5 | | 4 | 7 | | 5 | 9 | | 6 | 11 | | 7 | 13 | | 8 | 15 | | 9 | 17 | | 10 | 20 | | 11 | 23 | | 12 | 26 | | 13 | 29 | | 14 | 32 | | 15 | 35" | —————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Gli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 1420/1971, come modificati dal
presente articolo sono i seguenti:
"Art. 6. - In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori
dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al
n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel
testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i
requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del
diritto alle pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai
superstiti, nonché per la prosecuzione volontaria sono così
ridotti:
1) per la pensione d'invalidità: devono risultare versati, o
accreditati almeno 300 contributi giornalieri;
2) per la pensione d'invalidità devono risultare versati o
accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
3) per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le
condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al
precedente punto 2);
4) per la prosecuzione volontaria: devono risultare
effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
(I requisiti contributivi minimi di cui al precedente comma
devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni
lavorative svolte nel settore dello spettacolo) (Abrogato).
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei
tersicorei e ballerini conseguono altresì il diritto alla
pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per
gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne quando
siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale
dell'assicurazione all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati
o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri
oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro
di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di
presentazione della domanda di pensione.
La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare
versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di
tersicoreo o ballerino.
Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente
articolo, il Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a
partire dal mese successivo a quello in cui i pensionati
raggiungono l'età per il godimento della pensione di vecchiaia o
conseguono il diritto alla pensione di invalidità.
Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni previste dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n.
153, concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la
retribuzione.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie
indicate al primo comma, possono essere ammessi alla
contribuzione volontaria dell'assicurazio ne obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in
loro favore, qualunque sia l'epoca del versamento almeno 300
contributi giornalieri".
"Art. 9. - I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla
pensione di anzianità privilegiata alle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi trentacinque anni dalla data di inizio
dell'assicurazione , ivi compresi i periodi riconosciuti utili in
favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i
periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile
1969, n. 153, nonché quelli di cui all'articolo unico del D.P.R.
15 dicembre 1970, n. 1288;
b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri
effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi
accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie
assimilate, e periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all'articolo
unico del D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288;
c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data di
presentazione della domanda di pensione.
Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S.
16 luglio 1947, n. 708, il periodo assicurativo di cui alla
lettera a) del precedente comma è ridotto ad anni trenta ed il
numero dei contributi giornalieri a 1800.
Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto di cumulo della
pensione con la retribuzione".
- L'art. 12 del decreto legislativo n. 503/1992 così recita:
"Art. 12. - 1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:
————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Quote di pensione | | | corrispondenti | | Quote di retribuzione eccedenti il limite | per ogni anno | | (espresse in percentuale del limite stesso) | di anzianità | | | contributiva | | | complessiva | |———————————————————————————————————————————————————————————————————| | Sino al 33 per cento | 1,60 | | Dal 33 per cento al 66 per cento | 1,35 | | Dal 66 per cento al 90 per cento | 1,10 | | Oltre il 90 per cento | 0,90 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le
aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo
della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione
generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al
comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed
esclusive, ai fini della determinazione della misura delle
relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di
retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi
compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n.
480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti
limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati
ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai
singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile,
le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al
comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al
comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva
applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di
retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla
metà delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le
percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di
rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1".
- I commi 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, sono
i seguenti:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive
della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A
relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età
dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di
trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto
tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'età immediatamente superiore e il
coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il
numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza
annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni
effettuate, la progressione del montante contributivo e le
notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive
pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di
trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età
anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette
anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di
periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti
contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di
lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età
è moltiplicata per 1,5.
8-10 (Omissis).
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo
rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione
previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui
al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci
anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma
6".
- I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così
recitano:
"8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo
nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su
base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione
della contribuzione dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da
considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in
cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi".
- Per il testo del comma 12 dell'articolo 1 della legge n.
335/1995, si veda in nota all'art. 3.
- I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così
recitano:
"20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino
versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque
anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione
risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal
predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del
comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal
sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i
requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi
superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul
lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto
evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui
all'art. 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6,
moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi
in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata
in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i
termini per il conseguimento dell'indennità.
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da
lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro
autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il
trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e
fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con
redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per
cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei
redditi stessi".
Note all'art. 5:
- L'art. 8 del D.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal presente
articolo con l'abrogazione del primo, secondo e terzo comma,
risulta il seguente:
"Art. 8. - L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica
gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidità specifica
per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del
primo comma. Ha altresì il diritto di sottoporre a visita medica
di revisione i pensionati. In entrambi i casi il rifiuto a
presentarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per
denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di
pensione.
La pensione di invalidità specifica decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della relativa
domanda".
Nota all'art. 6:
- La tabella F allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento
e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria) ora abrogata dal
presente articolo, così recitava:
"Tabella F Contributi base per l'assicurazione di
invalidità, vecchiaia e
superstiti dovuti per ogni giornata di lavoro a favore dei
lavoratori dello spettacolo:
————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Classi di | | Importo | | contribuzioni | Retribuzione giornaliera | contributi | |———————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | Fino a L. 1.067 | 1,35 | | 2 | Da L. 1.068 Fino a L. 1.667 | 1,65 | | 3 | Da L. 1.668 Fino a L. 2.100 | 2,15 | | 4 | Da L. 2.101 Fino a L. 2.517 | 2,50 | | 5 | Da L. 2.518 Fino a L. 2.933 | 3,00 | | 6 | Da L. 2.934 Fino a L. 3.500 | 3,50 | | 7 | Da L. 3.501 Fino a L. 4.100 | 4,15 | | 8 | Da L. 4.101 Fino a L. 4.717 | 4,85 | | 9 | Da L. 4.718 Fino a L. 5.317 | 5,50 | | 10 | Da L. 5.318 Fino a L. 5.917 | 6,15 | | 11 | Da L. 5.918 Fino a L. 6.617 | 6,85 | | 12 | Da L. 6.618 Fino a L. 7.350 | 7,50 | | 13 | Da L. 7.351 Fino a L. 8.050 | 8,50 | | 14 | Da L. 8.051 Fino a L. 8.750 | 9,15 | | 15 | Da L. 8.751 Fino a L. 9.450 | 10,00 | | 16 | Da L. 9.451 Fino a L. 10.150 | 10,85 | | 17 | Da L. 10.151 Fino a L. 10.850 | 11,50 | | 18 | Da L. 10.851 Fino a L. 11.550 | 12,35 | | 19 | Da L. 11,551 Fino a L. 12.333 | 13,00 | | 20 | Da L. 12.334 Fino a L. 13.200 | 14,00 | | 21 | Da L. 13.201 Fino a L. 14.167 | 15,00 | | 22 | Da L. 14.168 Fino a L. 15.217 | 16,15 | | 23 | Da L. 15.218 Fino a L. 16.267 | 17,30 | | 24 | Da L. 16.268 Fino a L. 17.483 | 18,50 | | 25 | Da L. 17.484 Fino a L. 18.883 | 20,00 | | 26 | Da L. 18.884 Fino a L. 20.300 | 21,50 | | 27 | Da L. 20.301 Fino a L. 21.683 | 23,00 | | 28 | Da L. 21.684 Fino a L. 23.083 | 24,65 | | 29 | Da L. 23.084 Fino a L. 24.483 | 26.30 | | 30 | Da L. 24.484 Fino a L. 26.033 | 28,00 | | 31 | Da L. 26.034 Fino a L. 27.383 | 29,65 | | 32 | Da L. 27,584 Fino a L. 29.133 | 31.35 | | 33 | Da L. 29.134 Fino a L. 30.700 | 33,00 | | 34 | Da L. 30.701 Fino a L. 32.250 | 34,65 | | 35 | Da L. 32.251 Fino a L. 33.800 | 36,35 | | 36 | Da L. 33.801 Fino a L. 35.350 | 38,00 | | 37 | Da L. 35.351 Fino a L. 36.917 | 39,65 | | 38 | Da L. 36.918 Fino a L. 38.467 | 41,50 | | 39 | Da L. 38.468 Fino a L. 40.017 | 43,35 | | 40 | Da L. 40.018 Fino a L. 45.000 | 46,75 | | 41 | Da L. 45.001 Fino a L. 50.000 | 52,25 | | 42 | Da L. 50.001 Fino a L. 75.000 | 68,75 | | 43 | Da L. 75.001 Fino a L. 100.000 | 96,25 | | 44 | Da L. 100.001 Fino a L. 125.000 | 123,75 | | 45 | Da L. 125.001 Fino a L. 150.000 | 151,25 | | 46 | Da L. 150.001 Fino a L. 175.000 | 178,75 | | 47 | Da L. 175.001 Fino a L. 200.000 | 206,25 | | 48 | Da L. 200.001 Fino a L. 250.000 | 247,50 | | 49 | Da L. 250.001 Fino a L. 300.000 | 302,50 | | 50 | Oltre L. 300.000 | 357,50" | —————————————————————————————————————————————————————————————————————
Note all'art. 7:
- Il testo della legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione ai
calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed
assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173.
- Il testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di
rapporti tra società e sportivi professionisti) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 68.