ANAD
Associazione Nazionale Attori Doppiatori
Massima non ufficiale.
E costante nella giurisprudenza di questa Corte laffermazione secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto allobbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 159 del 1985).
Nel caso dellIRAP il legislatore, nellesercizio di tale discrezionalità, ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
Una volta chiarito che lIRAP non colpisce il reddito personale del contribuente, bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, nessuna ingiustificata disparità di trattamento può ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi dellimposta dei lavoratori autonomi in quanto appunto esercenti attività autonomamente organizzate e non anche dei lavoratori dipendenti, la cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato dallautonoma organizzazione.
Sentenza.
Presidente Santosuosso - Relatore Marini
nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promossi con ordinanze emesse il 6 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, il 18 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Como, il 23 settembre 1999 (2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, il 27 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, il 21 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, il 23 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Como, il 19 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, il 10 maggio 2000 ed il 26 maggio 2000 (2 ordinanze) dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, il 3 luglio 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, il 27 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, il 5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ed il 29 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, rispettivamente iscritte ai nn. 707 e 725 del registro ordinanze 1999 ed ai nn. 23, 24, 53, 289, 330, 554, 571, 576, 577, 637, 642, 684 e 694 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 3, 6, 9, 23, 25, 41, 42, 43, 45, 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione dello Studio «Verna», dello Studio «Rosina & Associati», della Regione Liguria nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi lavvocato Francesco Tesauro per lo Studio «Verna» e l'Avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1999 la Commissione tributaria provinciale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
Premesso, quanto alla rilevanza della questione, che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso, proposto da un contribuente, avverso il silenzio-rifiuto dellAmministrazione su unistanza di rimborso del primo acconto dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per lanno 1998, il rimettente espone che il medesimo ricorrente ha eccepito lillegittimità costituzionale del predetto decreto legislativo sotto diversi profili e precisamente:
a) per contrasto con lart. 3 Cost., in quanto parifica lesercizio di arti e professioni allattività di impresa e discrimina il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente;
b) ancora per contrasto con lart. 3 Cost., avendo lIRAP assorbito il contributo al Servizio sanitario nazionale (SSN), che prima era pagato da tutti i contribuenti, ponendolo in tal modo a carico soltanto di alcune categorie di cittadini;
c) per contrasto con lart. 53 Cost., in quanto la nuova imposta assume quale indice di capacità contributiva il semplice esercizio di unattività organizzata per la produzione di beni e di servizi;
d) ancora per contrasto con lart. 53 Cost., in quanto lIRAP, per la sua indeducibilità dallimposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), potrebbe incidere su contribuenti che non hanno prodotto alcun reddito imponibile;
e) per contrasto con lart. 76 Cost., non avendo il legislatore delegato rispettato i principi e criteri direttivi stabiliti dallart. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
f) per contrasto, infine, con lart. 23 Cost., in quanto lammontare dellacconto IRAP da versare, determinato in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia di cui allart. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, verrebbe «in concreto a dipendere dal limite di incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A) allegata al decreto del Ministero delle finanze del 5 maggio 1998».
Le argomentazioni del ricorrente e dellAmministrazione resistente sollevano ad avviso del giudice a quo - «grosse problematiche giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate».
1.1.- E intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dellAvvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.
Osserva la parte pubblica, preliminarmente, che lordinanza di rimessione è sostanzialmente priva di autonoma motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, che oltretutto investe lintera legge, così da rendere impossibile lindividuazione delle specifiche disposizioni della cui conformità ai parametri costituzionali il rimettente dubita.
Nel merito - premesso che il presupposto dellIRAP è lesercizio abituale di unattività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che essa si applica, con carattere di realità, sul valore della produzione netta derivante dallattività esercitata nel territorio della regione e che della medesima sono soggetti passivi coloro che esercitano la predetta attività lAvvocatura rileva:
a) quanto al parametro di cui allart. 53 Cost., che la nuova imposta troverebbe il suo ragionevole fondamento nel fatto oggettivo che lattività avente rilevanza economica, organizzata attraverso la combinazione dei vari fattori della produzione, crea di per sé un valore aggiunto di produzione; la giustificazione dellIRAP consisterebbe, quindi, nella formazione oggettiva di ricchezza (ripartita in profitti, retribuzioni ed interessi) presso lunità produttiva, salva possibile traslazione del relativo onere su terzi dipendenti o finanziatori: coerentemente il tributo colpisce il valore della produzione netta (valore aggiunto) quale espresso dalla differenza tra i ricavi ed i costi per beni e servizi;
b) quanto allart. 3 Cost., che nessuna discriminazione sussisterebbe tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, proprio in quanto lIRAP non colpisce il reddito prodotto in capo al suo percettore, bensì il valore aggiunto prodotto nellesercizio dellautonoma organizzazione produttiva diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Il principio di eguaglianza non sarebbe daltro canto violato nemmeno sotto il profilo che lIRAP, pur avendo assorbito il contributo al SSN, che precedentemente era pagato da tutti i contribuenti, grava soltanto su alcune categorie di contribuenti, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore ridistribuire la pressione fiscale complessiva in modo diverso, a parità di gettito, nel rispetto della ragionevolezza;
c) quanto ancora allart. 53 Cost., che lindeducibilità dellIRAP ai fini delle imposte sui redditi, oltre ad essere irrilevante nella fattispecie dedotta nel giudizio a quo, costituisce espressione di ragionevole discrezionalità legislativa;
d) quanto allart. 76 Cost., che il decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni è pienamente rispettoso dei criteri e dei principi enunciati nellart. 3, comma 143, della legge delega n. 662 del 1996;
e) da ultimo, quanto al parametro di cui allart. 23 Cost., con specifico riferimento allart. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, riguardante la cosiddetta «clausola di salvaguardia», che il decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata è chiamato a disciplinare solo aspetti secondari e di dettaglio attinenti alle modalità applicative del tributo, cosicché il principio della riserva relativa di legge deve ritenersi pienamente rispettato.
2.- Con ordinanza emessa il 18 ottobre 1999 la Commissione tributaria provinciale di Como, in sede di impugnativa proposta da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dellAmministrazione su unistanza di rimborso dellIRAP versata a titolo di acconto per lanno 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellart. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; dellintero decreto legislativo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost.; dellart. 45 del medesimo decreto, in riferimento allart. 23 Cost.
Ad avviso del rimettente, lart. 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo sarebbe in primo luogo in contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost. in quanto porrebbe sullo stesso piano, ai fini dellimposta, il reddito di lavoro autonomo e quello di impresa.
La medesima norma sarebbe ulteriormente in contrasto con lart. 3 Cost. sia in quanto, tra i redditi di lavoro autonomo, assoggetta allimposta solamente quelli indicati nellart. 49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, vale a dire quelli derivanti dallesercizio di arti e professioni con caratteristiche di abitualità, con esclusione degli altri, sia perché assoggetta alla contribuzione al Servizio sanitario nazionale (essendo confluito nellIRAP anche il relativo contributo) solamente i soggetti percettori di reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Sempre con riferimento allassorbimento nellIRAP del contributo al Servizio sanitario nazionale, il carattere regionale dellimposta comporterebbe poi ad avviso del rimettente la violazione degli artt. 3 e 32 Cost., non essendo prevista alcuna forma di redistribuzione del gettito di imposta a favore delle regioni meno ricche, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini.
Lintero decreto legislativo n. 446 del 1997 violerebbe inoltre lart. 76 Cost. in quanto il legislatore delegato avrebbe disatteso il principio direttivo, contenuto nellart. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996, rappresentato dalla riduzione del prelievo complessivo gravante sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, essendo al contrario aumentato, per tali redditi, il carico fiscale, in difetto di particolari agevolazioni o riduzioni di imposta.
Lart. 45 del decreto legislativo, infine, si porrebbe in contrasto con lart. 23 Cost. nella parte in cui demanda non alla legge ma ad atti amministrativi la misura e la determinazione dellacconto di imposta dovuto.
2.1.- E intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dellAvvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente linammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in riferimento ai diversi profili nei quali la questione stessa si articola, e concludendo comunque nel merito per la declaratoria di infondatezza.
In particolare, quanto alle censure relative allart. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, la parte pubblica osserva in primo luogo che il presupposto dellIRAP è costituito dallesercizio abituale di unattività in quanto autonomamente organizzata, diretta a produrre o a scambiare beni o a prestare servizi, cosicché lambito applicativo dellimposta risulta delimitato dalla necessaria autonoma organizzazione di mezzi per lo svolgimento dellabituale attività produttiva. Risulta pertanto del tutto coerente con detto presupposto lassoggettamento allimposta di quelli soltanto, tra i titolari di reddito di lavoro autonomo, la cui attività sia caratterizzata da abitualità ed autonoma organizzazione di mezzi, mentre daltro canto la sottoposizione dei redditi di lavoro autonomo e di quelli di impresa ad una medesima aliquota appare frutto di una non certamente irragionevole valutazione discrezionale del legislatore.
Circa il profilo riferito allasserito assorbimento nellIRAP del contributo al Servizio sanitario nazionale, lAvvocatura osserva che, seppure lIRAP è stata introdotta con contemporanea abolizione di una serie di altri e differenziati tributi, tra cui appunto il contributo al Servizio sanitario nazionale, ciò non toglie tuttavia che si tratti di una nuova imposta, la quale non ha necessariamente la stessa natura dei tributi soppressi. Nessuna necessaria identità è richiesta, daltro canto, tra i soggetti passivi di una imposta e i possibili destinatari o beneficiari del servizio pubblico a finanziare il quale sia, in tutto o in parte, destinato il gettito tributario.
Tanto meno sussisterebbe - sempre con riferimento al preteso assorbimento nellIRAP del contributo al Servizio sanitario nazionale la dedotta violazione degli artt. 3 e 32 Cost. A prescindere dallinammissibilità della questione, sia per il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, sia per la mancata indicazione delle specifiche disposizioni di legge asseritamente lesive degli indicati precetti costituzionali, i meccanismi compensativi previsti dagli artt. 38 e seguenti del decreto legislativo (ed in particolare dallart. 42) porterebbero comunque ad escludere - ad avviso dellAvvocatura lipotizzata irrazionalità nella distribuzione del gettito complessivo tra le varie Regioni.
Quanto alla dedotta violazione dellart. 76 Cost., la parte pubblica rileva che la riduzione del prelievo complessivo gravante sui redditi di lavoro autonomo e di impresa minore costituiva uno degli obiettivi da perseguirsi dal complesso delle varie riforme del sistema tributario indicate nel medesimo art. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996. Tra queste, oltre allintroduzione dellIRAP, vi erano listituzione delladdizionale regionale IRPEF, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF, la revisione dei tributi locali, la revisione dellimposta di registro per alcuni atti. A parte, dunque, larbitrarietà dellaffermazione secondo cui lintroduzione dellIRAP avrebbe comportato un aggravio del carico fiscale nei confronti degli esercenti arti e professioni, non potrebbe in ogni caso configurarsi, per tale profilo, la violazione della legge delega in riferimento al solo decreto legislativo istitutivo dellIRAP.
Per quanto riguarda, da ultimo, la questione di legittimità costituzionale dellart. 45 del decreto legislativo, in riferimento allart. 23 Cost., premessa anche in questo caso la mancanza di motivazione in punto di rilevanza, lAvvocatura rileva che le norme primarie definiscono con determinatezza tutti gli elementi fondamentali dellimposta mentre il decreto ministeriale previsto al comma 3 dellart. 45 si limita a disciplinare aspetti secondari e di dettaglio attinenti alle modalità applicative del tributo, cosicché il principio della riserva relativa di legge risulta pienamente rispettato.
3.- Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 23 settembre 1999, la Commissione tributaria provinciale di Torino, nel corso di giudizi promossi da contribuenti per il rimborso dellacconto IRAP relativo allanno 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Premesso che lart. 2 pone come presupposto dellimposta lesercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, e che tale presupposto non ricorre nel caso di attività professionale, il rimettente come risulta con chiarezza dalla parte motiva dellordinanza - dubita in realtà della legittimità costituzionale non del predetto art. 2 bensì dellart. 3, comma 1, lettera c), del decreto, in quanto ricomprende tra i soggetti passivi dellIRAP gli esercenti arti e professioni di cui allart. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Detta norma contrasterebbe infatti, in primo luogo, con lart. 53 Cost. «in quanto diretta a colpire una forma di capacità contributiva che, ravvisabile nella realtà imprenditoriale, certamente non è riscontrabile nello svolgimento delle professioni liberali». Sarebbe altresì lesiva del principio di eguaglianza, di cui allart. 3 Cost., in quanto discriminerebbe, agli effetti impositivi, il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente.
Lart. 4 del decreto legislativo, stabilendo che limposta si applica sul valore della produzione netta derivante dallattività esercitata nel territorio della regione, sarebbe a sua volta in contrasto con lart. 53 Cost., in quanto assume come indice di capacità contributiva non il reddito ma lattività produttiva in sé, e cioè una mera potenzialità di capacità contributiva, oltretutto senza assicurare al soggetto passivo la possibilità certa di traslazione del tributo.
3.1. E intervenuta in entrambi i giudizi, con memorie di identico contenuto, lAvvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per linammissibilità e linfondatezza della questione.
LAvvocatura, eccepito preliminarmente il difetto di motivazione sulla rilevanza, richiama, nel merito, le argomentazioni già svolte nei giudizi precedentemente instaurati, ribadendo in particolare, quanto alle censure riferite allart. 53 Cost., che la giustificazione dellIRAP, quale imposta reale, consiste nella formazione oggettiva di ricchezza presso lunità produttiva, correttamente assunta a fondamento dellimposta in quanto manifestazione di potenzialità economica.
Con riferimento al parametro di cui allart. 3 Cost. la parte pubblica osserva che il presupposto dellimposta è lesercizio abituale di attività autonomamente organizzata e che pertanto non è irragionevole la scelta legislativa di ricondurre a detto presupposto anche lesercizio di arti e professioni, purché caratterizzato dallesistenza di una autonoma organizzazione, così come quella di escludere dallapplicazione dellimposta i lavoratori dipendenti ed i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui allart. 49, comma 2, del testo unico n. 917 del 1986.
4.- Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1999 la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente listituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIRPEF e listituzione di unaddizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali), e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472), «nella parte in cui:
- non consentono di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per interessi passivi;
- non discriminano i lavoratori autonomi dagli imprenditori, e viceversa discriminano i lavoratori autonomi dai lavoratori dipendenti;
- discriminano i lavoratori autonomi di cui al primo comma dellart. 49 TUIR dagli altri lavoratori autonomi di cui alle altre ipotesi dello stesso art. 49 cit.;
- non consentono di dedurre lIRAP ai fini delle imposte sui redditi».
Motivata la rilevanza della questione sulla base della «necessità di decidere se il contribuente ha diritto o meno al rimborso dellIRAP, come richiesto col ricorso avverso il silenzio-rifiuto, trascorsi inutilmente 90 giorni dalla istanza di rimborso», il rimettente individua un primo profilo di illegittimità costituzionale dellimposta nel fatto che questa colpisca non già il risultato finale dellattività professionale o di impresa, bensì un valore intermedio del tutto svincolato dal risultato finale.
Limposta sarebbe altresì in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui allart. 53 Cost. in quanto la base imponibile, per i lavoratori autonomi, è determinata assumendo come dato di partenza il valore complessivo dei compensi percepiti nel periodo di imposta, detratte le spese, ad esclusione però di quelle sostenute per i dipendenti ed i collaboratori e di quelle per interessi passivi. In tal modo il contribuente verrebbe tassato secondo il rimettente non in base alla sua effettiva disponibilità economica ma ad una redditività che potrebbe anche rivelarsi fittizia, se i costi integralmente intesi dovessero superare i ricavi.
Ulteriore profilo di incostituzionalità della normativa denunciata si rinverrebbe inoltre ad avviso sempre del rimettente - «nella violazione del principio della coerenza interna alla legge, nel senso che le molteplici ipotesi di tassazione contemplate dalla legge tributaria siano coerenti col presupposto». Il giudice a quo ricorda, a tale proposito, la sentenza di questa Corte n. 42 del 1980, con la quale venne dichiarata lillegittimità costituzionale delle norme relative allimposta locale sui redditi (ILOR) in quanto prevedevano, per i lavoratori autonomi, un trattamento fiscale uguale a quello degli imprenditori e differente da quello dei lavoratori dipendenti. Il decreto legislativo n. 446 del 1997 discriminerebbe inoltre anche nellambito dei lavoratori autonomi, assoggettando a tassazione solo i lavoratori di cui allart. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ed escludendo le altre categorie di lavoratori autonomi indicate nello stesso art. 49.
Lart. 1 della legge istitutiva dellIRAP sarebbe infine costituzionalmente illegittimo, sotto il profilo della ragionevolezza, nella parte in cui dichiara limposta non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
4.1.- Si è costituito in giudizio lo "Studio Verna di Franco Formenti e Giuseppe Verna dottori commercialisti e della dott.ssa Laura Restelli ragioniere", ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per laccoglimento della proposta questione di legittimità costituzionale.
La parte privata argomenta ampiamente, in primo luogo, sulla illegittimità costituzionale dellimposta in generale, per contrasto con lart. 53 Cost., in quanto, avendo come presupposto il mero svolgimento di unattività produttiva, a prescindere dai risultati di tale attività, non colpirebbe alcun fatto espressivo di capacità contributiva. Sottopone in particolare a critica la tesi secondo cui il fondamento costituzionale dellimposta stessa dovrebbe rinvenirsi in una nozione oggettiva e non soggettiva della capacità contributiva, riferibile cioè allorganizzazione che svolge attività di impresa e non alla persona fisica dellimprenditore. La nozione di capacità contributiva, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, sarebbe infatti riferibile esclusivamente alle persone fisiche (e, forse, alle persone giuridiche) e non certo ad una organizzazione oggettivamente considerata.
I vizi di costituzionalità sarebbero, secondo la medesima parte privata, ancor più evidenti con specifico riferimento alla tassazione dei lavoratori autonomi. Se, infatti, il fondamento giustificativo dellimposta viene individuato nel "dominio" dei fattori della produzione, tale giustificazione può eventualmente valere per lorganizzazione dellimpresa ma non certo per quella dei professionisti e degli studi professionali, in quanto la prestazione professionale non è frutto dellorganizzazione di studio bensì della mens del professionista. Per i professionisti, in definitiva, non sarebbe prospettabile alcuna capacità contributiva reale o oggettiva, espressa dallo studio professionale in sé, disgiunta dalla capacità contributiva personale o soggettiva del professionista.
Ulteriore violazione dellart. 53 Cost. discenderebbe altresì dalla non deducibilità delle spese sostenute per le retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori e di quelle per interessi, in conseguenza della quale la base imponibile dellIRAP verrebbe a configurarsi come espressione fittizia di capacità contributiva.
Lart. 3, comma 1, lettera c), della legge istitutiva, assoggettando allimposta in egual modo i lavoratori autonomi e gli imprenditori, sarebbe poi lesivo sotto un duplice profilo del principio di eguaglianza. Da un lato perché non differenzia il trattamento di redditi di diversa natura, in tal modo contrastando i principi enunciati nella sentenza di questa Corte n. 42 del 1980, dallaltro perché discrimina situazioni contributivamente uguali, quali sono quelle dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti.
Il principio di eguaglianza sarebbe infine ulteriormente violato per linclusione tra i soggetti passivi dellimposta dei soli lavoratori autonomi indicati allart. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati al comma 2, considerato che non sussiste alcuna differenza, in termini di attitudine alla contribuzione, tra le attività delle due diverse categorie di lavoratori autonomi.
4.2.- E intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dellAvvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente linammissibilità di tutte le questioni, per difetto di motivazione in ordine alla specifica rilevanza di ciascuna di esse; linammissibilità delle questioni riguardanti gli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997, perché estranei ai profili indicati nel dispositivo dellordinanza; linammissibilità della questione riferita allart. 1, comma 2, del decreto legislativo, in quanto la non deducibilità dellIRAP in sede di determinazione dellimponibile IRPEF è evidentemente irrilevante in una controversia avente ad oggetto un rimborso IRAP; linammissibilità, infine, della questione relativa alla mancata inclusione nellambito di applicazione dellIRAP dei soggetti passivi indicati allart. 49, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la mancata indicazione di motivi a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale.
Nel merito, con riferimento alle residue questioni, lAvvocatura ha concluso per la declaratoria di infondatezza.
LIRAP secondo la parte pubblica non è, come il rimettente mostra di ritenere, unimposta sul reddito analoga alla soppressa ILOR, bensì unimposta regionale a sé stante che mira a colpire le remunerazioni dei fattori della produzione e quindi, oltre ai profitti o guadagni dellorganizzatore della produzione, anche gli interessi ed i salari, che sono pertanto indeducibili dalla base imponibile.
La nuova imposta sarebbe sostanzialmente ispirata ad una duplice finalità: quella di colpire una particolare ed incontestabile capacità contributiva, da un lato, e di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti mediante la sostituzione di una pluralità di contributi, con invarianza di gettito, dallaltro.
Le questioni riferite alla asserita violazione del principio di eguaglianza sarebbero pertanto infondate in quanto basate sullerronea equiparazione dellIRAP ad una imposta sul reddito.
5.- La Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza emessa il 21 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Motivata anche in tal caso la rilevanza della questione sulla considerazione che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso proposto da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dellAmministrazione su unistanza di rimborso di acconto IRAP, il rimettente assume che gli artt. 2 e 3 sarebbero in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto parificano lesercizio di arti e professioni allattività di impresa e discriminano il lavoro autonomo rispetto a quello subordinato.
Lart. 4 del decreto legislativo sarebbe invece in contrasto con lart. 53 Cost. in quanto non consente di dedurre, dalla base imponibile, le spese sostenute per dipendenti e collaboratori e quelle per interessi passivi.
La normativa denunciata violerebbe poi il principio di eguaglianza anche sotto un diverso profilo, e cioè in quanto, avendo lIRAP assorbito il contributo al Servizio sanitario nazionale, il relativo onere sarebbe ora posto a carico soltanto di talune categorie di contribuenti.
Ulteriore violazione dellart. 53 Cost. discenderebbe infine dalla indeducibilità dellIRAP dalla base imponibile ai fini IRPEF.
5.1.- E intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dellAvvocatura generale dello Stato, mediante atto di contenuto sostanzialmente analogo a quelli depositati nei giudizi già instaurati.
6.- Nel corso di altro giudizio promosso da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dellamministrazione su unistanza di rimborso dellIRAP, la Commissione tributaria provinciale di Como, con ordinanza emessa il 23 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 4 e 8 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dellintero decreto legislativo, in riferimento allart. 53 Cost.; dellart. 3, comma 1, lettera c), in riferimento allart. 76 Cost.
La non manifesta infondatezza della questione è motivata sulla scorta di considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte, in riferimento ai medesimi parametri, dagli altri rimettenti.
6.1.- LAvvocatura generale dello Stato è intervenuta in giudizio, concludendo per linfondatezza della questione, mediante atto di contenuto simile ai precedenti.
7.- La Commissione tributaria provinciale di Trapani, nel corso di un giudizio avente ad oggetto limpugnativa del provvedimento di reiezione di unistanza di rimborso dellacconto IRAP relativo allanno 1998, con ordinanza emessa il 19 giugno 2000 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), e 8 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nelle parti in cui sottopongono allIRAP lattività professionale di lavoro autonomo.
La non manifesta infondatezza della questione è ravvisata nella disparità di trattamento che la normativa denunciata realizzerebbe attraverso lassoggettamento alla medesima imposta di attività diverse, quanto al livello di organizzazione, quali quella imprenditoriale e quella professionale.
7.1.- LAvvocatura generale dello Stato, costituendosi in giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso anche in tal caso per linfondatezza della questione, in base alla considerazione che lambito applicativo dellimposta è non irragionevolmente delimitato dallesistenza di unautonoma organizzazione di mezzi per lo svolgimento dellabituale attività produttiva.
8.- La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con ordinanza emessa il 10 maggio 2000 nel corso di un giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto dellamministrazione su istanza di rimborso di acconto IRAP, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 11 e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, «precipuamente nelle parti in cui:
- non consentono di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e per gli interessi passivi;
- non discriminano i lavoratori autonomi dagli imprenditori e viceversa (discriminano) i lavoratori autonomi dai lavoratori dipendenti;
- discriminano i lavoratori autonomi di cui al primo comma dellart. 49 TUIR dagli altri lavoratori autonomi di cui alle altre ipotesi del citato articolo;
- non consentono di dedurre lIRAP ai fini delle imposte sui redditi».
Con altre due ordinanze emesse, in analoghi giudizi, il 26 maggio 2000, la medesima Commissione tributaria di primo grado di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, «nella parte in cui, disciplinando la tassazione dei lavoratori autonomi,
- assumono quale indice rilevatore della loro capacità contributiva il semplice esercizio dellattività esercitata;
- non discriminano i lavoratori autonomi dagli imprenditori e, viceversa, discriminano i lavoratori autonomi tra di loro;
- non ammettono la deducibilità delle spese sostenute per il personale e quelle per gli interessi;
- dichiarano non deducibile lIRAP ai fini delle imposte sui redditi;
- violano il contenuto della legge delega n. 662 del 23.12.96, disattendendo lobbligo di ridurre il costo del lavoro ed il prelievo complessivo che grava sui redditi».
8.1.- LAvvocatura generale dello Stato è intervenuta nei tre giudizi, con atti di contenuto non difforme da quelli depositati nei giudizi precedentemente instaurati, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza delle questioni.
9.- La Commissione tributaria provinciale di Lecco, con ordinanza emessa il 27 marzo 2000, nel corso di analogo giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto dellamministrazione su unistanza di rimborso di acconto IRAP, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 446 del 1997, sulla scorta di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle già proposte dagli altri rimettenti.
9.1.- LAvvocatura generale dello Stato, intervenendo in giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per linammissibilità o linfondatezza della questione, riportandosi ai propri precedenti atti di intervento.
10.- La Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza emessa il 3 luglio 2000, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il ricorso proposto da un contribuente nei confronti della Regione Liguria, avverso il provvedimento di reiezione di unistanza di rimborso di acconto IRAP, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 11, primo comma, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il rimettente, in punto di rilevanza, osserva preliminarmente che la Regione Liguria - unica convenuta - dovrebbe ritenersi passivamente legittimata nel giudizio a quo per avere rigettato listanza di rimborso proposta in via amministrativa dal contribuente, con ciò implicitamente riconoscendosi competente a provvedere sullistanza stessa, nonché per essere la destinataria del pagamento effettuato dal contribuente medesimo.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il medesimo rimettente assume in primo luogo che le norme denunciate sarebbero lesive del principio di eguaglianza e del principio di capacità contributiva in quanto, includendo nella base imponibile taluni costi sicuramente significativi, quali gli interessi passivi e le spese per il personale, assoggetterebbero al medesimo prelievo fiscale soggetti aventi una differente capacità contributiva in conseguenza della diversa entità di detti costi.
Lindeducibilità dellIRAP dalle imposte sui redditi sarebbe poi in contrasto con il principio espresso dallart. 75, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui «le spese e gli altri componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito». Principio che, seppur non costituzionalizzato, esprimerebbe una linea di tendenza del legislatore.
Lorientamento della stessa Corte costituzionale, daltro canto, sarebbe secondo il rimettente - nel senso di ritenere che la detraibilità dei tributi vada stabilita e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili, sulla base di valutazioni politico-economiche incensurabili purché non manifestamente irragionevoli, le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva.
10.1.- Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, resistente nel giudizio a quo, eccependo in via preliminare lirrilevanza della questione in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva.
Ad avviso della Regione, lIRAP non è infatti un tributo regionale, espressione di autonomia finanziaria, bensì un tributo erariale devoluto alle regioni dalla legge statale. Si tratta infatti di unimposta introdotta inderogabilmente per tutte le Regioni con una legge statale, che ne disciplina interamente la struttura, e che va versata allo Stato, il quale provvede poi a riversarla alle Regioni, trattenendone una quota. Nel senso della natura erariale dellimposta si sarebbe del resto pronunciata la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 1999.
Listanza di rimborso, conseguentemente, non avrebbe dovuto essere presentata alla Regione bensì allufficio finanziario competente ed il ricorso al giudice tributario avrebbe dovuto perciò essere proposto nei confronti dellUfficio delle entrate, se già istituito, ovvero nei confronti dellUfficio distrettuale delle imposte dirette.
La questione, secondo la Regione Liguria, sarebbe comunque infondata nel merito.
La circostanza che lIRAP colpisca, in luogo dei tradizionali indici di capacità contributiva, un nuovo indice di forza economica, rappresentato dal valore aggiunto della produzione, e cioè dalla ricchezza generata dallorganizzazione dellattività, non costituirebbe affatto lesione del principio di cui allart. 53 Cost., atteso che la norma costituzionale non contiene un elenco tassativo degli indici di capacità contributiva ma richiede soltanto lesistenza di un effettivo collegamento del presupposto dimposta con fatti e situazioni espressivi di potenzialità economica.
La stessa Corte, daltro canto, ha sempre ritenuto che il suo sindacato non possa entrare nel merito della discrezionalità politica del legislatore, a meno che il suo esercizio non comporti irrazionali ed arbitrarie discriminazioni, non ravvisabili nella fattispecie.
Lindeducibilità di taluni costi, quali quelli sostenuti per stipendi o compensi e per interessi passivi, sarebbe quindi coerente con la natura dellimposta, atteso che detti costi rappresentano in realtà componenti della produzione netta o del valore aggiunto.
I principi costituzionali evocati dal rimettente non sarebbero nemmeno lesi dalla normativa denunciata, nella parte in cui questa inserisce tra i soggetti passivi dellimposta anche i lavoratori autonomi. Se, infatti, lIRAP è un tributo destinato a colpire la ricchezza prodotta nellesercizio di attività organizzate, è allora evidente che nel suo ambito applicativo deve ricadere qualsiasi tipo di attività caratterizzata da un minimo di organizzazione. Soluzione questa, del resto, coerente con lorientamento manifestato dalla Corte allorché, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 599 del 1973, istitutivo dellILOR, dichiarò lillegittimità costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non escludevano dallimposta i soli redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi dimpresa.
Inammissibile per difetto di rilevanza, oltre che infondata nel merito, sarebbe infine la questione relativa alla indeducibilità dellIRAP dalle imposte sul reddito, non avendo il giudizio a quo ad oggetto una controversia riguardante lammontare di imposte sul reddito.
Nellimminenza delludienza pubblica la Regione Liguria ha depositato una memoria illustrativa, nella quale innanzitutto ribadisce come la base imponibile dellIRAP sia costituita non dal reddito personale netto, come nel caso dellIRPEF, bensì dal valore aggiunto prodotto, assunto dal legislatore come nuovo indice di capacità contributiva.
Si tratterebbe, secondo una autorevole dottrina, di una capacità contributiva autonoma, impersonale, di tipo reale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione dei diversi fattori organizzati dallimprenditore o dal professionista, la cui individuazione non contrasterebbe con il precetto di cui allart. 53 Cost., stante lobiettiva rilevanza economica del presupposto impositivo.
Secondo altri autori, invece, la giustificazione dellIRAP risiederebbe nel diretto rapporto comunque configurabile tra la ricchezza chiamata alla contribuzione ed i soggetti passivi dimposta, essendo indubbio che il valore aggiunto prodotto sia normalmente, pur se indirettamente, rappresentativo della attitudine alla contribuzione del soggetto esercente lattività, per il quale limposta rappresenta, daltro canto, un costo di produzione che, tendenzialmente, sarà traslato su altri soggetti, non diversamente da quanto accade ad esempio per limposta di fabbricazione.
10.2.- Lo Studio Rosina e Associati Dottori commercialisti, ricorrente nel giudizio a quo, ha depositato fuori termine una memoria di costituzione, concludendo per laccoglimento della questione di legittimità costituzionale.
Nellimminenza delludienza pubblica del 23 gennaio 2001, la medesima parte ha altresì depositato una ampia memoria illustrativa.
10.3.- LAvvocatura generale dello Stato, intervenendo in giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per linammissibilità o linfondatezza della questione, riportandosi ai propri precedenti atti di intervento.
11.- La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza emessa il 5 giugno 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 3, lettera c), 4, 8, 11, 36 e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, «per violazione degli artt. 3 23 - 35 - 53 della Costituzione anche con riferimento alla legge 23/12/1996 n. 662 (commi 143 e 144 dellart. 3)».
Affermata la rilevanza della questione, vertendosi anche in tal caso in tema di impugnativa del silenzio-rifiuto dellamministrazione su istanza di rimborso di acconto IRAP, il rimettente ne motiva la non manifesta infondatezza, non dissimilmente dagli altri rimettenti, con riguardo alla assimilazione tra redditi di impresa e redditi da lavoro autonomo; alla discriminazione tra i lavoratori autonomi di cui al primo comma dellart. 49 del testo unico delle imposte sui redditi e gli altri lavoratori autonomi indicati nello stesso art. 49; alla indeducibilità degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente; alla mancata ripartizione tra tutti i contribuenti del costo del Servizio sanitario nazionale; alla indeducibilità dellIRAP dalle imposte sui redditi; alla delega allautorità amministrativa della determinazione dellammontare dellacconto.
11.1.- LAvvocatura generale dello Stato, intervenendo in giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per linammissibilità o linfondatezza della questione, riportandosi anche in tal caso ai propri precedenti atti di intervento.
12.- La Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza emessa il 29 febbraio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché del medesimo decreto legislativo nel suo complesso, sotto profili sostanzialmente analoghi a quelli individuati nelle altre ordinanze di rimessione.
12.1.- E intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, concludendo in via principale per la declaratoria di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, e riportandosi comunque, nel merito, ai propri precedenti atti di intervento.
13.- Nellimminenza delludienza pubblica del 23 gennaio 2001 e della camera di consiglio del 24 gennaio 2001, lAvvocatura generale dello Stato ha depositato in tutti i giudizi, ad eccezione di quello promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza - memorie illustrative, di contenuto in larga parte coincidente.
13.1.- In relazione alle censure riguardanti la asserita violazione del principio di capacità contributiva, la parte pubblica in primo luogo osserva che la non deducibilità dalla base imponibile degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente non determina diversamente da quanto taluni dei rimettenti mostrano di ritenere la tassazione di salari ed interessi in quanto tali, «ma solo nella misura in cui gli stessi trovano capienza nel valore della produzione netta (o valore aggiunto) il quale, siccome "risultato" dellattività organizzata svolta, costituisce la base imponibile del tributo e integra in ogni caso il limite dellimposizione».
LAvvocatura ribadisce poi che lIRAP non è unimposta sul reddito complessivo netto del soggetto passivo ma è bensì unimposta «che colpisce, con carattere di realità, il valore della produzione e cioè incide sul valore aggiunto netto prodotto autonomamente presso ciascun soggetto passivo» in dipendenza dellesercizio dellattività organizzata imprenditoriale o professionale.
Ricorda, al riguardo, la parte pubblica che la stessa Corte ha ripetutamente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, lindividuazione dei singoli fatti espressivi di capacità contributiva, cosicché il giudizio di legittimità costituzionale delle norme denunciate, con riferimento al parametro di cui allart. 53 Cost., si risolve «nel verificare, nei limiti del controllo della razionalità che compete al giudice delle leggi, se lIRAP sia dal legislatore ricollegata e ragguagliata ad un ragionevole presupposto espressivo di forza economica e quindi significativo di attitudine alla contribuzione in colui che alla stessa è chiamato come soggetto passivo della corrispondente obbligazione tributaria».
Il risultato di tale verifica non potrebbe secondo la medesima parte pubblica che essere positivo. Sarebbe, infatti, non irragionevole, in primo luogo, il collegamento del tributo allesercizio abituale di attività di impresa o di lavoro autonomo che si attui attraverso la autonoma organizzazione dei fattori di produzione, in quanto espressione reale di potenzialità economica, come del resto già avviene per altri tributi esistenti nel nostro sistema, quali le accise e lIVA.
Sarebbe altresì non irragionevole la determinazione della base imponibile mediante il riferimento al valore della produzione netta evidenziatosi in conseguenza dellattività organizzata esercitata dal soggetto passivo, e cioè al valore aggiunto, rappresentante la ripartizione su base individuale del prodotto interno netto (PIN) su base nazionale, destinato a sua volta a ripartirsi tra salari, interessi e profitti. Si tratterebbe, del resto, di una scelta coerente con le finalità di politica fiscale perseguite dal legislatore, consistenti, da un lato, nellalleggerimento del prelievo sulla parte di valore aggiunto destinato alle retribuzioni e, dallaltro, nella disincentivazione del diffuso indebitamento, con la conseguente attenuazione del vantaggio fiscale proprio dei redditi finanziari, «quale combinato effetto di una imposizione più mite di quella ordinaria (per il percettore degli interessi) e della deduzione degli interessi passivi (a favore del debitore) ai fini della imposizione diretta».
Non potrebbe, infine, dirsi irrazionale lindividuazione, quale soggetto passivo, del solo "gestore" dellimpresa o dellattività professionale, proprio perché egli è il titolare dellattività organizzata che produce il valore aggiunto al quale è commisurata limposta. Già in altre occasioni, del resto, la Corte avrebbe ritenuto legittime (ad esempio nelle sentenze n. 111 del 1997 e n. 143 del 1995) norme che colpivano determinati soggetti passivi, in riferimento a fatti indicativi di ricchezza che non erano necessariamente propri di costoro o ai quali comunque essi potessero sicuramente attingere per pagare il tributo.
Il soggetto passivo dellIRAP, in ogni caso, avrebbe la possibilità di trasferire il peso economico dellimposta, secondo le leggi di mercato, sia "allindietro", sulle retribuzioni del capitale e dei lavoratori, sia "in avanti", sui prezzi dei prodotti e dei servizi, a nulla rilevando la mancanza di unespressa previsione del diritto di rivalsa.
13.2.- I dubbi di legittimità costituzionale riguardanti con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost. la sottoposizione ad IRAP anche dei lavoratori autonomi (art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997) sarebbero poi frutto, secondo lAvvocatura, di una imprecisa lettura dellart. 2 del medesimo decreto legislativo e di una non corretta considerazione della natura dellimposta.
Il predetto art. 2, come modificato dallart. 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, individua infatti il presupposto dellIRAP nellesercizio abituale di unattività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Labitualità e lesistenza di una autonoma organizzazione costituiscono dunque entrambe elementi caratterizzanti di detto presupposto, cosicché rimarrebbero al di fuori dellambito di applicazione dellimposta non solo le attività meramente occasionali «ma anche quelle che, pur potendosi astrattamente ricondurre allesercizio di impresa (individuale), di arti e professioni, non sono tuttavia esercitate mediante una organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato», in conformità del resto allinterpretazione sin qui seguita dalla stessa amministrazione (ed esposta nella circolare n. 141 del 4 giugno 1998). Gli esercenti arti e professioni di cui al comma 1 dellart. 49 del TUIR sarebbero dunque soggetti ad IRAP secondo tale interpretazione - solo in quanto lattività da essi svolta sia autonomamente organizzata.
Così letti, gli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si sottrarrebbero ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale, non potendo certo ritenersi irragionevole e discriminatoria ad avviso ancora dellAvvocatura - la scelta del legislatore di sottoporre ad uguale prelievo il valore aggiunto che costituisce il risultato di autonoma organizzazione produttiva tanto dellimprenditore quanto del lavoratore autonomo. Così come, di contro, lesclusione dallarea di imponibilità dei lavoratori dipendenti e degli altri lavoratori autonomi di cui allart. 49, comma 2, del TUIR si giustificherebbe proprio in considerazione della mancanza del requisito dellautonoma organizzazione.
Non pertinente sarebbe infine il richiamo, operato da molti rimettenti, alla sentenza n. 42 del 1980 con la quale la Corte dichiarò lillegittimità costituzionale delle norme istitutive dellILOR in quanto non escludevano dallimposta i redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi dimpresa. LIRAP infatti, diversamente dallILOR, non è unimposta sul reddito e non colpisce i redditi prodotti dai soli lavoratori autonomi in quanto tali, ma individua quale ragionevole presupposto di capacità contributiva labituale esercizio di autonoma attività organizzata a fini produttivi.
13.3.- In merito alle censure riferite alla violazione dellart. 3 Cost., sotto il profilo della discriminazione tra categorie di contribuenti quanto al concorso alle spese del servizio sanitario (avendo lIRAP sostituito il preesistente contributo al SSN), lAvvocatura rileva che la contemporaneità dellintroduzione dellIRAP con la soppressione dei contributi sanitari non comporta alcuna «continuità giuridica» tra i due tributi, inquadrandosi la nuova imposta sostitutiva non solo dei predetti contributi sanitari ma anche di numerose altre imposte nella fiscalità generale con natura e presupposti completamente diversi da quelli dei tributi soppressi.
13.4.- Quanto alle questioni riferite al parametro di cui allart. 76 Cost., sotto il profilo dellinosservanza del criterio direttivo rappresentato dalla riduzione del prelievo sui redditi di lavoro autonomo, la parte pubblica rileva preliminarmente come tale censura muova da una premessa apodittica ed indimostrata, quella cioè secondo la quale lintroduzione dellIRAP, con la contemporanea abolizione di altri tributi precedentemente gravanti sul lavoro autonomo, avrebbe aumentato il carico tributario per la categoria degli esercenti arti e professioni.
La finalità di riduzione del prelievo sui redditi di lavoro autonomo è comunque riferita dalla legge delega secondo lAvvocatura non solo alla introduzione dellIRAP ed alla soppressione dei previgenti tributi e contributi, ma anche ad una serie di altri interventi su imposte diverse, quali la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF, cosicché il giudizio riguardo al rispetto del menzionato criterio direttivo non potrebbe essere in nessun caso formulato con riguardo alla sola normativa IRAP.
13.5.- Inammissibile sarebbe invece ad avviso ancora dellAvvocatura la questione di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte in cui prevede lindeducibilità dellIRAP ai fini delle imposte sui redditi.
I giudizi nei quali la questione è stata sollevata hanno infatti tutti ad oggetto controversie in tema di restituzione dellIRAP versata, mentre una siffatta questione potrebbe essere rilevante solamente se si vertesse in materia di imposte sui redditi.
La questione secondo la parte pubblica sarebbe comunque infondata nel merito, trattandosi di materia rientrante nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà.
13.6.- Quanto alla questione di legittimità costituzionale dellart. 8 del decreto legislativo, con riferimento allart. 35 Cost., la parte pubblica rileva che lindeducibilità delle spese per il personale dipendente non può ritenersi di per sé in contrasto con il principio costituzionale di tutela del lavoro per il suo preteso effetto disincentivante rispetto alla assunzione ed al mantenimento di lavoratori dipendenti in quanto detto principio va comunque coordinato con altri interessi aventi pari rilevanza costituzionale, ed in specie con quelli presidiati dallart. 53 Cost..
In ogni caso lAvvocatura osserva che lintroduzione dellIRAP e la contemporanea abolizione dei contributi al SSN e della c.d. tassa sulla salute hanno in realtà attenuato, e non aggravato, lonere fiscale incidente sul lavoro subordinato.
13.7.- Inammissibile e, comunque, priva di fondamento sarebbe, da ultimo, la questione di legittimità costituzionale dellart. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata con riferimento al parametro di cui allart. 23 Cost..
Incomprensibile secondo lAvvocatura sarebbe infatti la rilevanza della questione nei giudizi a quibus, aventi ad oggetto domande di rimborso dellacconto versato, considerato che la norma denunciata prevede lapplicazione della c.d. clausola di salvaguardia che consente al contribuente, nella ricorrenza di determinate condizioni, di ridurre il versamento in acconto dovuto per lanno 1998.
Dovrebbe in ogni caso considerarsi, nel merito, che la riserva di legge di cui allart. 23 Cost. va intesa in senso relativo, come obbligo del legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dellattività amministrativa. La norma denunciata risulterebbe quindi pienamente rispettosa del dettato costituzionale, avendo il legislatore rimesso al decreto ministeriale la sola fissazione dellentità della riduzione dellacconto, determinato per legge, sulla base di criteri predeterminati.
Considerato in diritto
1.- Con le ordinanze indicate in epigrafe vengono sollevate, sotto profili e con riferimento a parametri in buona parte coincidenti, questioni di legittimità costituzionale di singole norme del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero dellintero testo normativo.
I giudizi, stante levidente connessione, vanno pertanto riuniti per essere unitariamente decisi.
2.- Va preliminarmente dichiarata linammissibilità delle questioni sollevate, con riferimento allintero decreto legislativo n. 446 del 1997, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con lordinanza emessa il 6 ottobre 1999, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con entrambe le ordinanze, dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza. E ciò in quanto secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il rimettente salvo il caso in cui specificamente argomenti che il vulnus derivi da un intero corpo normativo - è tenuto ad individuare, a pena appunto di inammissibilità, la norma, o la parte di essa, la cui presenza nellordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (cfr., ex multis, ordinanze n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996).
3.- LAvvocatura generale dello Stato eccepisce inoltre linammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni riferite allart. 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte in cui dispone la non deducibilità dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai fini delle imposte sui redditi, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.
Leccezione va accolta. Quella prospettata, in termini sostanzialmente coincidenti, dai suddetti rimettenti è infatti questione che attiene al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi, ed è perciò irrilevante nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto controversie in tema di rimborso dellacconto IRAP (cfr. sentenze n. 111 del 1997 e n. 21 del 1996).
4.- Del pari inammissibile è la questione di legittimità costituzionale riguardante lart. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata, in riferimento allart. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con lordinanza emessa il 18 ottobre 1999, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con lordinanza emessa il 10 maggio 2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.
La norma denunciata prevede che «con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti (...) gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare lentità della riduzione dellacconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dellarticolo 31».
Leventuale caducazione di detta norma, richiesta dai rimettenti, comporterebbe il venir meno della stessa possibilità di riduzione dellacconto ma non certo la restituzione dellacconto già versato, che costituisce loggetto dei giudizi a quibus.
La questione risulta pertanto del tutto irrilevante.
5.- LAvvocatura generale dello Stato eccepisce ancora linammissibilità della questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in considerazione dellasserito difetto di legittimazione passiva della Regione Liguria, unica convenuta nel giudizio a quo, avente ad oggetto il ricorso proposto da un contribuente avverso il provvedimento di reiezione di unistanza di rimborso dellacconto IRAP versato.
Leccezione va disattesa.
La questione riguardante la legittimazione passiva della Regione Liguria risulta già introdotta, in via di eccezione, nel giudizio a quo, ed il rimettente motiva specificamente, nellordinanza, riguardo alle ragioni per le quali egli ritiene invece la Regione medesima passivamente legittimata al giudizio. Ciò è sufficiente per escludere che questa Corte possa pervenire, sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, ad una declaratoria di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza, rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio a quo, riguardo allesattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto.
6.- Nel merito, un primo gruppo di questioni riguarda la conformità ai principi di eguaglianza e capacità contributiva delle norme del decreto legislativo relative alla stessa individuazione del presupposto dimposta ed alla determinazione della base imponibile.
Rientrano in questo gruppo le questioni di legittimità costituzionale dellart. 4 del decreto legislativo sollevate, in riferimento allart. 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze in data 23 settembre 1999, e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 8 e 11 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano e, in riferimento al solo art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8 e 11 del decreto legislativo sollevata, in riferimento allart. 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 8 del decreto legislativo sollevata, in riferimento allart. 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.
Deducono in buona sostanza i rimettenti che le norme denunciate, assumendo quale presupposto dellimposta il mero esercizio abituale di una attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2), indipendentemente dal risultato economico di tale attività, ed indicando quale base imponibile il valore della produzione netta, al netto degli ammortamenti, costituita dalla differenza tra ricavi e costi, esclusi tuttavia gli interessi passivi ed i costi relativi al personale (artt. 4, 8 e 11), si porrebbero in contrasto con il principio di capacità contributiva e perciò, in definitiva, con il principio di eguaglianza, in quanto assoggetterebbero il contribuente ad un prelievo fiscale basato su una mera potenzialità di capacità contributiva, suscettibile di non tradursi in reddito nel caso in cui lammontare di retribuzioni ed interessi passivi sia uguale o superiore al valore della suddetta produzione netta, attesa anche la mancata previsione di qualsivoglia meccanismo di rivalsa.
6.1.- Le questioni sono infondate.
6.2.- E costante nella giurisprudenza di questa Corte laffermazione secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto allobbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 159 del 1985).
Nel caso dellIRAP il legislatore, nellesercizio di tale discrezionalità, ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
La scelta di siffatto indice diversamente da quanto i rimettenti assumono - non può dirsi irragionevole, né comunque lesiva del principio di capacità contributiva, atteso che il valore aggiunto prodotto altro non è che la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, che viene, mediante lIRAP, assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per lorganizzatore dellattività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori.
Limposta colpisce perciò, con carattere di realità, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dellattività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione.
Irrilevante, ai fini della valutazione della conformità dellimposta al principio di capacità contributiva, è daltro canto la mancata previsione del diritto di rivalsa da parte del soggetto passivo dellimposta stessa nei confronti di coloro cui pure il valore aggiunto prodotto è, pro quota, riferibile (e cioè i lavoratori ed i finanziatori).
Come si verifica per qualsiasi altro costo (anche di carattere fiscale) gravante sulla produzione, lonere economico dellimposta potrà essere infatti trasferito sul prezzo dei beni o servizi prodotti, secondo le leggi del mercato, o essere totalmente o parzialmente recuperato attraverso opportune scelte organizzative.
7.- Un secondo gruppo di questioni riguarda specificamente linclusione tra i soggetti passivi dellimposta degli esercenti arti e professioni di cui allart. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8.- Vengono in primo luogo in considerazione, a tale proposito, le questioni di legittimità costituzionale da intendersi evidentemente riferite allart. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo - sollevate, in riferimento allart. 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con lordinanza emessa il 23 marzo 2000, e dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze.
Assumono i rimettenti che, attraverso lassoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi, si sarebbe violato il criterio direttivo stabilito dallart. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), rappresentato dalla riduzione del costo del lavoro e del prelievo complessivo che grava sul lavoro autonomo.
8.1.- Anche tale censura è infondata.
8.2.- Lassunto da cui i rimettenti muovono che cioè lonere derivante dallIRAP sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello da cui erano precedentemente gravati per effetto dei tributi e contributi soppressi dallart. 36 del decreto legislativo è infatti apodittico ed indimostrato. Oltre a ciò va considerato che il criterio direttivo cui i medesimi rimettenti fanno riferimento riguarda non solamente listituzione dellIRAP, ma il complesso delle riforme del sistema tributario indicate nello stesso art. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996, tra le quali, ad esempio, figura anche, alla lettera b), la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellimposta sul reddito delle persone fisiche. Con la conseguenza che la comparazione andrebbe semmai effettuata con riguardo non alla sola IRAP, ma allintero carico fiscale gravante sul lavoro autonomo prima e dopo la riforma.
Da ultimo ed il rilievo è di per sé decisivo va comunque osservato che è la stessa legge delega n. 662 del 1996 a prevedere, allart. 3, comma 144, lettera b), che listituenda imposta regionale sulle attività produttive venga applicata anche nei confronti degli esercenti arti e professioni.
9.- Altri rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della normativa istitutiva dellIRAP, nella parte in cui questa opererebbe una ingiustificata equiparazione, ai fini del trattamento fiscale, tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo, con violazione vuoi del principio di eguaglianza, vuoi del principio di capacità contributiva, vuoi, infine, del principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme.
Vengono sotto tale profilo in considerazione le questioni di legittimità costituzionale dellart. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con lordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999, in riferimento allart. 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento allart. 3 Cost.; le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del medesimo decreto legislativo sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento allart. 3 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento allart. 53 Cost.; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 4 e 8 del medesimo decreto legislativo sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con lordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), e 8 del medesimo decreto sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.
9.1.- Le questioni stesse sono infondate alla stregua delle considerazioni che seguono.
9.2.- Va innanzitutto ribadito che lIRAP non è unimposta sul reddito, bensì unimposta di carattere reale che colpisce come già si è osservato - il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
Non riguardando, dunque, la normativa denunciata la tassazione dei redditi personali, le censure riferite allasserita equiparazione del trattamento fiscale dei redditi di lavoro autonomo a quello dei redditi di impresa risultano fondate su un presupposto palesemente erroneo.
Lassoggettamento allimposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è daltro canto pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva - identica essendo, in entrambi i casi, lidoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta - né appare in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro.
E tuttavia vero come taluni rimettenti rilevano che mentre lelemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda lattività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare unattività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dellimposta sulle attività produttive, per lappunto rappresentato, secondo lart. 2, dall«esercizio abituale di unattività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi», con la conseguente inapplicabilità dellimposta stessa.
10.- Lart. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo in combinato disposto, secondo la prospettazione di taluni rimettenti, con lart. 2 - è ancora fatto oggetto di censura, in riferimento allart. 3 Cost., per lingiustificata disparità di trattamento che ne deriverebbe in danno dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori subordinati, non assoggettati allimposta.
10.1.- Linfondatezza della questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con entrambe le ordinanze, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con lordinanza emessa il 10 maggio 2000, e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza risulta evidente sulla base delle medesime considerazioni sopra svolte riguardo alla natura e alloggetto dellimposta.
Una volta chiarito, infatti, che lIRAP non colpisce il reddito personale del contribuente, bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, nessuna ingiustificata disparità di trattamento può ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi dellimposta dei lavoratori autonomi in quanto appunto esercenti attività autonomamente organizzate e non anche dei lavoratori dipendenti, la cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato dallautonoma organizzazione.
11.- La Commissione tributaria provinciale di Como, con entrambe le ordinanze, la Commissione tributaria provinciale di Milano, la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, e la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ritengono, sotto altro aspetto, in contrasto con il principio di eguaglianza linclusione tra i soggetti passivi dellimposta degli esercenti arti e professioni di cui allart. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e non anche degli altri lavoratori autonomi indicati ai commi 2 e 3 della stessa norma.
11.1.- Anche in tal caso la censura è priva di fondamento, in quanto lassoggettamento ad IRAP dei soli soggetti che svolgono unattività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non esclusiva, trova fondamento in una non irragionevole presunzione circa la mancanza del requisito dellautonoma organizzazione nelle diverse ipotesi, previste dai commi 2 e 3 del menzionato art. 49, di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale.
12.- Lart. 3 del decreto legislativo è infine ulteriormente censurato, in riferimento allart. 3 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con entrambe le ordinanze, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con lordinanza emessa il 10 maggio 2000, e dalla Commissione tributaria provinciale di Parma in quanto porrebbe a carico solamente di alcune categorie di contribuenti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, essendo stati soppressi dallart. 36 del decreto legislativo, contestualmente allentrata in vigore dellIRAP, i previgenti contributi.
Sotto il medesimo profilo la Commissione tributaria provinciale di Piacenza solleva invece questione di legittimità costituzionale dellart. 36 del decreto legislativo, sempre in riferimento allart. 3 Cost., mentre la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia dubita, in riferimento allo stesso parametro, della legittimità costituzionale sia dellart. 3 che dellart. 36.
12.1.- Le questioni sono prive di fondamento.
La circostanza che i contributi per il servizio sanitario nazionale unitamente ad altre imposte e contributi - siano stati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che il servizio sanitario sia finanziato anche dalla nuova imposta non esclude che il prelievo operato dallIRAP si inquadri nella fiscalità generale e che nessuna identificazione sia perciò richiesta tra i soggetti passivi dellimposta ed i beneficiari dei servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte, destinato.
Per questi motivi la Corte Costituzionale
riuniti i giudizi,
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con lordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con lordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 della Costituzione, e con lordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento allart. 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento allart. 76 della Costituzione;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dellart. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento allart. 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento allart. 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento allart. 53 della Costituzione, e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento allart. 3 della Costituzione;
c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellart. 45, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento allart. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con lordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con lordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;
d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dellart. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con lordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lettera c), 4 e 8 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con lordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), e 8 del medesimo decreto legislativo sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.