Contratto nazionale del doppiaggio

 

Roma, 23 Marzo 1999
In data odierna le Rappresentanze Sindacali dei Doppiatori e le Rappresentanze delle Imprese di doppiaggio si sono incontrate ed hanno convenuto quanto segue:

per le Organizzazioni sindacali

per le Imprese

Alessandro Piombo
Sergio Meomartini
Bruno Zino

Elisabetta Bucciarelli
Ghete Strano

l’Unione Nazionale Imprese di Edizione (U.N.I.ED.) ed Editori Associati, da una parte;
SAI-SLC CGIL, FISTeL-CISL, UILSIC-UIL dall’altra:

Sfera di applicazione
Tutte le prestazioni di doppiaggio qualunque sia il prodotto e la destinazione di esso, fornite da : attori-doppiatori, direttori di doppiaggio, assistenti di doppiaggio, adattatori di dialoghi.

Contratti individuali
1. La disciplina dell’attore-doppiatore, del direttore di doppiaggio, dell’assistente al doppiaggio e dell’adattatore dei dialoghi avverrà a mezzo contratto individuale da sottoscrivere anticipatamente allo svolgimento della prestazione. In esso dovranno essere indicati. Oltre ai dati identificativi del lavoratore, il numero di partita IVA e/o il suo codice fiscale, il numero di matricola Enpals, il compenso pattuito e la data di pagamento, la denominazione della società di doppiaggio e la sua sede, il titolo originale, quello italiano (quando possibile), il genere dell’opera da doppiare e il suo anno di produzione;
e inoltre:
a) Il direttore del turno, l’assistente del turno;
b) Il numero dei turni previsti per il ruolo e il numero di righe complessivo previsto dal copione, il ruolo o i ruoli attribuiti;
c) L’ora del turno, la data di prestazione, il luogo di lavoro;
d) Il numero delle righe e dei turni complessivi della lavorazione.
Resta inteso che è facoltà dell’impresa modificare il nominativo del direttore e dell’assistente prima dello svolgimento della prestazione individuando comunque i sostituti sempre tra persone qualificate nel ruolo.

2. Dopo aver visionato il materiale ed aver concordato la data di consegna ed il compenso per il lavoro da eseguire, sarà stipulato il contratto individuale con l’adattatore dei dialoghi, che dovrà contenere i dati di cui al precedente punto 1., nonché la durata esatta dell’opera comprensiva dei titoli di testa e di coda o, in caso di film, il numero dei rulli (per la durata convenzionale di 10 minuti ogni rullo o frazione, su ogni tipo di supporto);
Contestualmente verranno affidati allo stesso adattatore il copione originale e la copia in pellicola o su supporto video-magnetico dell’opera da adattare.
Il contratto individuale, redatto in duplice copia originale dalla società di doppiaggio o committente, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della società stessa e consegnato agli interessati che ne firmano una copia per accettazione e benestare.

NOTA A VERBALE
Le imprese rendono nota la necessità, per ragioni organizzative, che il contratto individuale sia sempre firmato, possibilmente nei 3 giorni precedenti alla lavorazione e comunque almeno 1 giorno prima. Le organizzazioni sindacali prendono atto di tali necessità.

Modalità di pagamento del compenso
Il pagamento del compenso dovrà essere effettuato presso gli uffici dell’impresa entro 75 giorni fine mese dalla prestazione.
Decorsi 12 mesi dalla stipula del presente accordo il termine di cui al comma precedente è ridotto a 45 giorni fine mese. A far data 1 gennaio 2001 il pagamento dei compensi dovrà avvenire entro e non oltre il mese successivo a quello nel quale è effettuata la prestazione.
Trascorsi i periodi indicati, le società dovranno garantire il pagamento delle competenze agli aventi diritto tutti i giorni durante il normale l’orario d’ufficio o il compenso potrà essere liquidato attraverso bonifico bancario.
In caso di ritardo del pagamento delle competenze da parte delle imprese verranno applicati gli interessi legali.

Articolazione dei turni
Fasce di produttività:
Per ogni turno di 3 ore continuative non dovranno essere superati i plafond appresso indicati.

L’oscillazione "media" come sopra prevista viene consentita entro un tetto massimo del 10%.
Resta inteso che le fasce di produttività di cui sopra ed i relativi compensi non trovano applicazione per i documentari in oversound per i quali valgono le apposite intese particolari.
Per i lungometraggi, sceneggiati, originali TV, TV movies, documentari, nei piani di lavorazione e durante le prestazioni di doppiaggio non potranno essere ammessi raggruppamenti, anche di stessi titoli. Per i telefilm, telefilm home-video, soap opera, telenovelas, cartoni animati, potranno essere ammessi raggruppamenti di stessi titoli fino a un massimo di tre episodi alla volta da 50 minuti e sei episodi alla volta da 25 minuti.

Testo da definire e approvare entro Aprile:

"???????"

Documentari in oversound e opere multimediali
Per opere multimediali vanno intese le banche dati destinate alla distribuzione e/o diffusione, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, i filmati interattivi, i videogiochi, i programmi didattici e i relativi software.
Per le sole lavorazioni riguardanti i documentari tematici e le opere multimediali che prevedano la registrazione in oversound e/o in voce narrante e non in sincrono labiale, il compenso dell’attore sarà calcolato per gruppi di righe secondo il seguente schema:
 da 1 a 20 righe lire
 da 21 a 50 righe lire
 da 51 a 90 righe lire
 da 91 a 140 righe lire
 da 141 a 200 righe lire
 da 201 a 300 righe lire
Per prestazioni superiori alle 300 righe spetta un compenso aggiuntivo di lire?a riga.
Nelle lavorazioni di cui al paragrafo precedente non è obbligatoria la presenza in sala contemporanea del direttore e dell’assistente al doppiaggio.
Per la voce narrante si propongono le seguenti fasce di produttività con i relativi compensi:

 da 1 a 200 righe  lire
 da 201 a 300 righe  lire
 da 301 a 400 righe  lire
 da 401 a 600 righe  lire
 da 601 a 800 righe  lire

…………………."

Definizione di riga
Il copione dovrà essere numerato per ciascuna pagina, la quale conterrà dalle 18 alle 20 righe:
Si definisce riga la porzione di copione composta da un massimo di 50 battute dattiloscritte (con esclusione del nome del personaggio) e comprensiva degli spazi, delle punteggiature e delle sole indicazioni tecniche e didascaliche (ad es.: "FC", "IC", ecc.) secondo la tabella allegata sotto il titolo Note tecniche abbreviate.

Piani di lavorazione
I piani di lavorazione, elaborati dall’assistente al doppiaggio, dovranno contenere tutti i dati relativi alla lavorazione in oggetto, numerazione degli anelli, e i nomi dei personaggi e degli attori-doppiatori chiamati ad interpretarli.
I piani di lavorazione dovranno essere controfirmati dall’assistente e dal direttore di doppiaggio, oltre che dagli attori doppiatori che partecipano ai turni.
I piani di lavorazione, come anche i copioni, dovranno essere archiviati e conservati per almeno un anno dalla società che ha svolto le lavorazioni e presentati alla Commissione Paritetica di Vigilanza, nel caso fossero dalla stessa richiesti.
E’ facoltà dell’attore doppiatore prendere visione del piano di lavorazione.

Minimi di compenso
La misura dei compensi previsti per le diverse tipologie di prestazioni sono incrementate rispetto ai valori previsti dal precedente a.e.c. del 15 aprile 1992 delle seguenti percentuali e con i seguenti scaglionamenti temporali:

In particolare ed in applicazione di quanto sopra, per i minimi di compenso spettanti per le prestazioni disciplinate dal presente accordo, sia per il gettone di presenza, sia per la parte del compenso relativa alle righe recitate, sia per i rulli/dialogo, le parti fanno riferimento a quanto contenuto nella seguente tabella:

Norme particolari per gli attori doppiatori
Per ogni turno di doppiaggio verrà corrisposto al doppiatore un compenso lordo di presenza secondo quanto stabilito dalla tabella che segue. Oltre al compenso di presenza, verrà corrisposto al doppiatore, per ogni turno di doppiaggio, un compenso aggiuntivo per riga variabile al variare della tipologia di filmato secondo quanto previsto dalla tabella seguente:

 

Righe per turno

TURNO (3 ore)

RIGA

Film circuito cinem. e relativi trailer,
miniserie,
sceneggiati,
originali tv,
filmati di repertorio,
film home-video.

140
di media a turno

€ 58,36

€ 1,86

Tv-Movie.

170
di media a turno

€ 58,36

€ 1,86

Telefilm,
telefilm home-video,
sit-com.

190
di media a turno

€ 58,36

€ 1,60

Cartoni animati.

220
di media a turno

€ 58,36

€ 1,24

Soap-opera, 
telenovela.

220
di media a turno

€ 58,36

€ 1,24

Norme particolari per i direttori di doppiaggio
Il committente ha libertà di affidare la direzione della post-sincronizzazione al regista del film o del telefilm di produzione nazionale; negli altri casi ha libertà di scelta del direttore di doppiaggio.
Al direttore del doppiaggio spetta un compenso pari a quanto previsto nella tabella che segue.

Al direttore di doppiaggio è affidata la direzione e la responsabilità artistica e tecnica dell’opera da doppiare e quindi la scelta, la regia e il coordinamento degli attori doppiatori che dovranno interpretare l’opera stessa durante i turni. La sua presenza è obbligatoria in tutte le fasi di realizzazione artistica e tecnica.

Al direttore del doppiaggio spetta un turno di preparazione, equivalente a un turno di direzione del doppiaggio, per la visione e la distribuzione delle parti per ogni opera cinematografica o assimilata fino a 10 rulli (per rullo si intende una durata convenzionale di dieci minuti).
Qualora sia richiesta al controllo e/o al mix la presenza del direttore del doppiaggio, gli verrà riconosciuto un compenso lordo equivalente al turno di direzione per ogni turno.
In caso di esigenze particolari il direttore del doppiaggio può essere utilizzato in qualità di attore doppiatore, sempreché provveda alla nomina di un altro direttore che verrà assunto per i turni durante i quali egli presterà la propria opera come attore doppiatore.

 

TURNO (3 ore)

Compenso per turno (3 ore)

€ 134,80

Norme particolari per gli assistenti al doppiaggio
L’assistente è il responsabile di tutta la preparazione tecnica che precede il doppiaggio e del sincrono in sala. La sua presenza è comunque obbligatoria in tutte le fasi di preparazione e durante i turni di doppiaggio.
All’assistente al doppiaggio compete la preparazione di qualsiasi genere di filmato:

All’assistente al doppiaggio spetta un compenso pari a quanto previsto nella tabella che segue.
Agli assistenti al doppiaggio spettano i seguenti turni per la preparazione:

Qualora fosse richiesto all’assistente al doppiaggio il controllo della colonna internazionale sarà riconosciuto un turno aggiuntivo.
Qualora fosse richiesta la presenza dell’assistente al doppiaggio alla visione di controllo e/o al pre-mix dialoghi e/o al mix dialoghi sarà inoltre riconosciuto l’equivalente di un turno di doppiaggio per ogni turno.
In caso di esigenze particolari l’assistente al doppiaggio può essere utilizzato in qualità di attore doppiatore sempreché si provveda all’assunzione di altro assistente per i turni i quali presterà la propria opera come attore-doppiatore.
Per le lavorazioni in cui la scelta della pista magnetica sia controllata dall’assistente sarà corrisposta all’assistente medesimo una maggiorazione pari al 10 per cento del compenso.

Oltre che per le lavorazioni di filmati stranieri, per i filmati di produzione nazionale, anche se il doppiaggio è diretto dal regista, la presenza dell’assistente al doppiaggio è obbligatoria.
Per i filmati di produzione italiana, nel caso di doppiaggio diretto dal regista, all’assistente al doppiaggio sarà corrisposto il compenso per il turno maggiorato del 30 per cento.

 

TURNO (3 ore)

Compenso per turno (3 ore)

€ 80,05

Compenso per turno (3 ore) per filmati di produzione italiana
in caso di doppiaggio diretto dal regista del film

€ 104,32

Norme particolari per gli adattatori dei dialoghi
La qualifica di adattatore dei dialoghi designa l’autore che, dopo un’analisi del filmato e del testo originale traspone, elabora in lingua italiana e adatta in sincronismo ritmico e labiale i dialoghi delle opere cinematografiche e assimilate destinate al doppiaggio, al fine di rendere nella lingua di destinazione lo spirito dell’opera.
Il committente ha libertà di scelta sull’affidamento della lavorazione all’adattatore dei dialoghi , ovvero può esprimere parere vincolante sul nominativo proposto dall’impresa di doppiaggio.
L’adattatore dei dialoghi fornirà al committente o all’impresa di doppiaggio due copie della lista dialoghi  dattiloscritta secondo i criteri previsti da questo accordo e lo stesso documento in formato ASCII, o cinque copie dattiloscritte. Per i prodotti seriali televisivi e home-video, l’adattamento sarà accompagnato da una breve sinossi e da tre proposte titolo.
Come previsto dalla tabella che segue, all’adattatore dei dialoghi italiani compete un compenso lordo minimo a rullo:

 

RULLO

Opere uniche:
lungometraggi, 
TV movie, 
sceneggiati,
filmati di repertorio o montaggio,
miniserie,
film home video, 
opere multimediali a sinc, cortometraggi,
trailers.

Per la durata convenzionale di 10 minuti, su ogni tipo di supporto.

€ 204,52

Seriali:
telefilm,
sit-com,
telefilm home video, 
documentari a sinc.

Per la durata convenzionale di 10 minuti, su ogni tipo di supporto.

€ 189,02

Soap-opera, telenovela, cartoni animati, documentari in oversound.

Per la durata convenzionale di 10 minuti, su ogni tipo di supporto.

€ 148,74

Nel caso di opere multimediali, ove non fosse possibile l’individuazione di un’unità temporale dell’opera, l’unità del rullo va calcolata ogni otto cartelle, prodotte nei modi previsti dal presente accordo.

Le frazioni di rullo non sono cumulabili e sono arrotondate al mezzo rullo successivo.
L’eventuale traduzione letterale e il suo costo sono di competenza del dialoghista; l’eventuale  fornitura di una traduzione da parte del Committente o dell’azienda non modifica i compensi dell’adattatore dei dialoghi.
Agli adattatori dei dialoghi verrà inoltre riconosciuta un’integrazione del 40% del compenso pattuito nel caso in cui manchi il testo originale. Nell’ipotesi di rilevamento parziale l’integrazione sarà dovuta nella misura del 20%, con una franchigia di 20 righe per le opere uniche di cui al punto a), e di 10 righe per i prodotti seriali di cui ai punti b) e c).
Per la determinazione del numero dei versamenti dei contributi di legge Enpals relativo ai dialoghisti è fissato il parametro minimo di un versamento giornaliero per ogni rullo.

Fermo restando il computo delle giornate  lavorative come sopra descritto, nella fissazione del termine minimo di consegna nel contratti individuali, dovrà essere considerata una giornata di preparazione ogni 5 rulli.

DICHIARAZIONE A VERBALE
A precisazione e integrazione degli ultimi due commi afferenti il computo delle giornate lavorative e la determinazione della data di consegna del copione adattato, relativi alle norme particolari per gli adattatori-dialoghisti, le OO.SS. e l’associazione di categoria (AIDAC) sottolineano l’esigenza di fissare nei contratti individuali, per la tutela della qualità dell’opera e a salvaguardia di tutto il processo produttivo, il parametro minimo di un rullo al giorno più un giorno di preparazione ogni 5 rulli.

Maggiorazioni
Fermo restando che il lavoro viene di norma svolto nei tre turni giornalieri, in casi eccezionali e dietro richiesta dell’impresa, per direttori, attori e assistenti al doppiaggio, il lavoro collocato in orari diversi e ulteriori dai normali turni giornalieri dà diritto a una percentuale di maggiorazione rispetto alle tariffe indicate, nella misura del 30%; tale percentuale è elevata al 50% qualora il turno si svolga nella giornata di sabato, e al 100% qualora le lavorazioni si svolgano nelle giornate festive.
Per gli adattatori dei dialoghi, qualora venga richiesta la consegna del copione in   tempi inferiori a quelli indicati nel contratto individuale è prevista una maggiorazione minima pari al costo di un rullo di fascia a) per ogni giornata di anticipo.

Post-sincronizzazione di filmati girati in presa diretta
Per la post-sincronizzazione degli attori partecipanti ai filmati girati in presa diretta, è consentito ai direttori di doppiaggio e agli assistenti di prestare la propria opera anche nelle giornate del sabato. In tal caso i compensi previsti dal presente accordo saranno maggiorati del 50%.

Provini
Agli attori-doppiatori chiamati a effettuare un provino sarà assicurato il solo compenso lordo di presenza.
Detto compenso non sarà corrisposto a coloro, tra gli attori-doppiatori, che saranno scelti per le parti per cui hanno effettuato il provino.
Il direttore e l’assistente al doppiaggio saranno compensati che l’equivalente di un turno di doppiaggio per ogni turno di provini effettuato.

Colonne separate
Le colonne separate possono essere effettuate sole se richieste dal committente e saranno corrisposti all’attore-doppiatore, oltre al compenso per le righe recitate, tutti i turni previsti dal piano di lavorazione originale.

Doppioni
L’attore doppiatore sarà tenuto a effettuare, se richiesto, un doppione per un massimo complessivo di 12 righe nell’arco del suo turno,  purché il suo ruolo non superi le 12 righe.
Per tale prestazione gli verrà corrisposto il compenso lordo relativo alle righe del doppione in aggiunta al compenso previsto dalla normale prestazione.

Brusio
Per brusio si intende il doppiaggio di battute generiche di sottofondo non in sincrono.
Agli attori-doppiatori chiamati esclusivamente per effettuare un turno di brusio sarà riconosciuto il solo compenso lordo di presenza.
Le colonne di brusio registrate non possono essere utilizzate al di fuori della lavorazione alle quali si riferiscono.

Rifacimenti
Oltre che al direttore di doppiaggio e all’assistente, agli attori-doppiatori chiamati per effettuare rifacimenti verranno corrisposti i turni di presenza.

Minori
L’utilizzo dei minori è tutelato dalle norme di legge
Per ciò che concerne il doppiaggio di personaggi affidati a minori, le imprese si impegnano altresì a una distribuzione delle parti e dei turni compatibile e coordinata con le esigenze scolastiche dei soggetti interessati.
E’ fatto divieto di utilizzare i minori in turni diversi da quelli previsti nella voce relativa del presente accordo nella giornata di sabato e nelle giornate festive.
Resta inteso che per ogni minore sarà realizzato un tetto massimo di righe così articolato:

Ambiente e sicurezza del lavoro
Per la materia  dell’ambiente e della sicurezza del lavoro, fermo restando quanto disposto dalle norme di legge, ed in  particolare dal D.Lsvo 626/94, si rinvia alle intese tra organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni di categoria, associazioni delle imprese e Committenza in allegato al presente accordo, afferente la certificazione UNI-UNITER delle imprese e degli stabilimenti di doppiaggio.

Titoli di coda
I nomi degli attori  che doppiano nella produzione straniera i protagonisti dei filmati, del direttore di doppiaggio, dell’assistente al doppiaggio, degli adattatori dei dialoghi, saranno inseriti in testa ai titoli di coda.

Decorrenza e durata
Il presente accordo avrà decorrenza dal 1 gennaio 1999 e avrà la durata di due anni per ciò che concerne la sfera economica dei compensi, con scadenza quindi al 31 dicembre 2000, e di quattro anni per ciò che concerne la disciplina dei rapporti, con scadenza quindi al 31 dicembre 2002.
Resta convenuto esplicitamente che per i doppiaggi già iniziati o avviati o per i quali erano stati stipulati contratti precedentemente al 14 gennaio 1999 continuerà a rimanere in vigore la disciplina precedente fino alla data del 31 marzo 1999. Dopo tale termine anche agli stessi contratti eventualmente ancora in essere si applicherà dal 1 aprile 1999 la nuova disciplina.
Le parti concordano che quanto convenuto al precedente comma varrà comunque soltanto per i titoli comunicati alle stesse entro il 28 febbraio 1999.

DICHIARAZIONE A VERBALE - Formazione
Le parti convengono sulla necessità di definire e attivare iniziative formative e di orientamento per il settore professionale del doppiaggio, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.

Le Parti convengono inoltre che la Commissione già istituita per l'area Documentari in oversound e opere multimediali continui la propria attività con l'obiettivo di giungere - quanto prima - ad un'intesa, comunque non oltre il 30 Aprile 1999. Poiché la Commissione dovrà prendere in esame sia gli aspetti tariffari che quelli relativi alla organizzazione del lavoro, sin da adesso si conviene che per quanto riguarda l'aspetto dei compensi saranno definite specifiche tariffe d'area. Nell'attesa di una puntuale definizione delle specifiche tariffe d'area, continueranno ad essere applicate le tabelle secondo la prassi attualmente in essere.

Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro saranno individuate, sulla base di parametri oggettivi, soluzioni appropriate per evitare incrementi dell'onere economico.