Cartelle esattoriali: Tassa sulla salute

ROMA, 10 NOVEMBRE 1998

Inviamo agli attori e alle sedi regionali la nota inviataci dal Ministero delle Finanze sulla questione introdotta dall'invio improprio delle cartelle esattoriali per il contributo SSN (Tassa della salute) per l'anno 1992.

L'intervento tempestivo del Sindacato Attori Italiani presso il Ministero delle Finanze ha completamente rovesciato la situazione creatasi con l'invio, da parte dei Centri di Servizio delle Imposte Dirette, delle cartelle esattoriali relative al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale riferito all'anno 1992.

In data odierna, 10 novembre 1998, il Dipartimento delle Entrate della Direzione Centrale per l'Accertamento e per la Programmazione del Ministero delle Finanze ci ha inviato, per conoscenza, la nota n. 1998/175302 del 10/11/98, concernente il Controllo formale del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Mod. 740) presentata per il 1992 - Nota integrativa.

La nota è stata trasmessa a:
Direzioni Regionali delle Entrate
Centri di Servizio
Uffici Imposte Dirette delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria e Sardegna
Per il tramite delle rispettive Direzioni Regionali delle Entrate
Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate

Estrapoliamo dall'intero testo le parti riguardanti i lavoratori dello Spettacolo:

"Facendo seguito alla nota n. 1998/147016 del 24 settembre 1998, trasmessa via telefax, si forniscono ulteriori precisazioni per omogeneità di trattazione delle problematiche sorte in sede di controllo formale del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuto per il periodo d'imposta 1992.

Omissis 1. Settore agricolo

2. Settore dello spettacolo

Con circolare n. 7 del 10 giugno 1993 la Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso ha chiarito, ai fini della determinazione del reddito da assoggettare al contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, il reddito complessivo dichiarato dagli artisti (attori, cantanti, musicisti ecc.) nel rigo n. 1 del modello 740 relativo al 1992 andava diminuito di tutti gli importi che sono stati già assoggettati in misura forfetaria al predetto contributo da parte dei soggetti che hanno erogato i compensi.

Tale chiarimento ministeriale trova fondamento nell'analisi congiunta della speciale normativa in materia previdenziale ed assistenziale di tale categoria di contribuenti (assoggettati in base al massimale del reddito in misura forfetaria) e di quanto disposto dall'art. 31, comma 6, della citata legge n. 41 del 1986 (NdR: citata nel n. 1 della nota).

Pertanto di tale circostanza si deve tener conto sia in sede di controllo formale delle dichiarazioni sia in sede di riesame a seguito di ricorso ovvero di domanda di sgravio.

A tal fine gli uffici operativi potranno utilizzare la documentazione allegata alla dichiarazione, la descrizione dell'attività svolta anche evidenziata attraverso la codifica utilizzata (codice attività 92.31.B, 92.31.C e 92.31.D), unitamente al comportamento assunto dai contribuenti al momento della redazione della dichiarazione, nonché le argomentazioni e l'eventuale ulteriore documentazione fatta pervenire agli uffici.

Risulta infatti che numerosi uffici hanno meramente convalidato quanto calcolato dal sistema informativo che, ai fini della procedura automatizzata di liquidazione, ha assunto a tassazione quale imponibile l'intero reddito complessivo dichiarato, sottoponendo al vaglio degli uffici stessi, attraverso una apposita segnalazione, l'anomalia evidenziata (Imponibile calcolato maggiore di quello dichiarato = errato o mancato riporto).

Qualora pertanto in sede di controllo formale gli uffici abbiano assoggettato in tutto o in parte al contributo i compensi percepiti dai lavoratori dello spettacolo non riconoscendo le somme già assoggettate a contribuzione in misura forfetaria da parte dei soggetti che hanno erogato i compensi, potrà procedersi allo sgravio nella misura risultante dalla liquidazione del contributo, che tenga conto di tale speciale modalità di contribuzione prevista per il settore dello spettacolo, come già chiarito dalla circolare n. 7 citata.

Omissis n. 3 Altre categorie assoggettate al contributo forfetariamente.

Omissis n. 4 Altri casi particolari

Omissis 4.1 Contributi non residenti

Omissis 4.2 Dipendenti della Città del Vaticano"

Grazie dell'attenzione.
Per il Sai - Tonino Pavan.